1. Il contributo integrativo è concesso per un periodo minimo di due e un periodo massimo di tre mesi interi continuativi di godimento del congedo parentale.
2. Il contributo integrativo ammonta ad euro 400,00 mensili per i padri che nel periodo di cui al comma 1 percepiscono un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione e ad euro 800,00 mensili per i padri che non percepiscono alcuna retribuzione. Qualora i padri percepiscano un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione solo per parte del periodo di cui al comma 1, il contributo integrativo ammonta ad euro 600,00 mensili.
3. In caso di parto gemellare o plurimo oppure di adozione o affidamento di più figli, il contributo integrativo è concesso per ogni ulteriore figlio/figlia per un ulteriore periodo come stabilito dal comma 1. L’importo mensile rimane quello stabilito dal comma 2.