(1) Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:
(1-bis) Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 26. 58)
(2) La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 59)