1. Dopo la denuncia di inizio lavori e sulla base del cronoprogramma delle spese o della distinta della scadenza delle spese, i beneficiari possono chiedere un anticipo nella misura massima del 50% dell’agevolazione approvata ovvero l’erogazione di saldi parziali in misura proporzionale ai lavori già eseguiti. Le contabilità parziali non possono essere in ogni caso di importo inferiore al 25% del totale della spesa ammessa ed ai beneficiari possono essere corrisposti saldi fino alla percentuale massima del 90% dell’agevolazione concessa.
2. La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell’opera ammessa ad agevolazione viene eseguita mediante il sistema a misura, vale a dire si valuta la corrispondenza dell’opera realizzata mediante verifica e misurazione della sua funzionalità e consistenza in base alla contabilità parziale o finale controfirmata dal tecnico incaricato.
3. L’agevolazione concessa per la realizzazione di un’opera viene erogata in misura proporzionale ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal tecnico incaricato.
4. In caso di interventi agevolati tramite contributi sono riconosciute come spese anche eventuali prestazioni in natura non retribuite, se sono commisurate all’ammontare del contributo concesso. Si deve trattare di ore di lavoro e forniture inerenti al progetto effettuate dal richiedente stesso. Il valore è determinato sulla base dell’elenco prezzi unitari della Provincia. Il richiedente deve presentare un’autodichiarazione circa le prestazioni in natura non retribuite, che deve essere confermata da un tecnico incaricato dal richiedente stesso.
5. Le contabilità finali, debitamente firmate da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali, sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili.
6. La liquidazione del finanziamento avviene sulla base delle spese documentate tramite fatture quietanzate. La spesa per la liquidazione del contributo deve essere documentata tramite fatture quietanzate almeno nell’ammontare del contributo e, per la parte restante, tramite autodichiarazione di cui al comma 4.
7. I funzionari e le funzionarie dell’Amministrazione provinciale provvedono ad esaminare, accertare e confermare che le spese ammesse sono state effettuate conformemente alla normativa vigente in questo settore, nonché ad eseguire controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati e dei documenti contabili.
8. L’IVA riportata nelle contabilità parziali e finali, se non è detraibile e non rimborsabile, va considerata a tutti gli effetti come spesa a totale carico del beneficiario. Il beneficiario deve dichiarare la non detraibilità e non rimborsabilità dell’IVA, prima della liquidazione dell’agevolazione concessa.
9. La liquidazione delle agevolazioni concesse agli enti pubblici avviene sulla base della delibera di approvazione del rendiconto delle spese da parte dell’ente stesso. Inoltre, deve essere presentata una copia delle fatture o dei mandati di pagamento.