1. Indennità per l’imposizione di servitù per condotte interrate nell’ambito di pertinenze
L’indennità per l’imposizione di una servitù per condotte interrate (canalizzazione, cavidotto, acquedotto, metanodotto, ecc.) nell’ambito di una pertinenza è determinata, tenendo conto dell’aggravio per il terreno, nella misura del 15% - 25% del valore venale della pertinenza.
L’eventuale insorgenza di limiti ai diritti edificatori, conseguenti l’imposizione di servitù, è da valutarsi separatamente.