(1) Alle persone beneficiarie delle misure di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 16, comma 1, è erogata un’indennità ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi connessa all’attività svolta. 5)
(2) Alle persone inserite presso enti pubblici ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera d), e articolo 16, comma 1, lettera a), è corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto. 6)