(1) Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati, salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16, la mobilità, i comandi e la riqualificazione del personale, nonché i trasferimenti tra i servizi, anche se situati in comuni diversi.
(2) La relativa disciplina tiene conto dei seguenti principi e criteri:
- mobilità obbligatoria tra le strutture organizzative e dirigenziali dell’ente di appartenenza, nonché tra gli enti di cui all’articolo 1, per esigenze di servizio o per riduzione delle eccedenze di personale in caso di trasferimento di funzioni e di razionalizzazione, o per riduzione di servizi o per altri particolari motivi che influiscono sul regolare svolgimento del servizio o per incompatibilità ambientale non superabile;
- trasparenza e parità di trattamento nelle relative procedure, fatto salvo il diritto di precedenza del personale in esubero;
- rispetto, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, delle richieste di mobilità, trasferimento o comando del personale;
- comando di personale presso altri enti o da questi ultimi presso la Provincia, dietro rimborso dei relativi oneri;
- distacco, ai fini di formazione e di aggiornamento, di personale degli enti di cui all’articolo 1 presso enti o imprese pubbliche o private o distacco di personale di enti o imprese pubbliche o private presso gli enti di cui all’articolo 1;
- distacco del personale avente i requisiti fissati dalle leggi provinciali di settore presso enti pubblici o privati per prestare servizio sociale volontario e per svolgere attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, compresa la disciplina dei rispettivi rapporti e contratti di lavoro;
- trasferimento d’ufficio nei casi previsti.
- accettabilità del trasferimento, anche in considerazione della disponibilità di mezzi pubblici; in caso di mancato assenso al trasferimento sono considerate accettabili le distanze non superiori a 50 chilometri dalla sede di servizio, fermo restando che eventuali distanze di pendolarismo già esistenti tra il luogo di residenza e la sede di servizio, superiori a 50 chilometri, possono essere superate solo con il consenso delle parti. Ulteriori criteri possono essere previsti con contratto collettivo di comparto.
(3) Il trasferimento ad altra sede di servizio del personale con figli di età inferiore a tre anni, con diritto al congedo parentale, e del personale che fruisce delle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, avviene con il suo preventivo consenso, fatta eccezione per il trasferimento per insuperabile incompatibilità ambientale.
(4) Il personale provinciale assegnato ad altri enti viene collocato fuori ruolo per la durata della rispettiva assegnazione. 52)
(5) I posti che si rendono vacanti nell’amministrazione provinciale e negli enti di cui all’articolo 1 devono essere resi noti al personale tramite intranet o altri mezzi di comunicazione.
(6) Ai fini di una efficiente ed effettiva copertura dei posti vacanti, l’Amministrazione può disporre nei bandi di concorso o di selezione un periodo di permanenza obbligatoria per gli assunti sui posti banditi, escludendo la mobilità su richiesta del personale. Tale periodo non può comunque superare i tre anni di effettiva attività lavorativa. 53)