(1) Nell'articolo 11/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche,”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, stimati in 87.500,00 euro per il 2014, in 175.000,00 euro per il 2015 e in 175.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.