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c) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 141)
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 settembre 2013, n. 39.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 2, lettere Q1) e R), 6 e 12, si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.