(1) Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attività del Servizio di coordinamento per l’integrazione 2) in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, nonché le modalità di nomina dei membri della Consulta provinciale per l’immigrazione in qualità di rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.
(1) Il Servizio di coordinamento immigrazione, di seguito denominato Servizio, svolge attività di sensibilizzazione, informazione e consulenza in tema di immigrazione e integrazione.
(2) Il Servizio propone corsi di formazione a favore del personale provinciale, volti all’apprendimento di una cultura dell’integrazione.
(3) Il Servizio promuove l’organizzazione di eventi e di convegni sul tema dell’immigrazione e integrazione.
(1) Il Servizio coordina la rete delle ripartizioni provinciali e degli enti strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano, interessati alla tematica dell’immigrazione e integrazione, che nominano una loro referente qualificata o un loro referente qualificato.
(2) Il Servizio collabora con i componenti delle Giunte comunali e comprensoriali incaricati delle questioni inerenti all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.
(3) Il Servizio facilita uno scambio di buone pratiche e promuove reti con soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell’immigrazione e dell’integrazione.
(1) Il Servizio monitora il fenomeno migratorio e le iniziative nell’ambito dell’integrazione e delle migrazioni in provincia di Bolzano tramite la raccolta di dati e documenti quantitativi e qualitativi, in collaborazione con l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) e l’Osservatorio del mercato del lavoro, e può rivolgersi anche ad altri enti ed istituti di ricerca e gestori di dati statistici.
(2) Il Servizio redige un rapporto annuale sull’immigrazione e sull’integrazione in provincia di Bolzano. Per la stesura del rapporto il Servizio può avvalersi anche della collaborazione di enti pubblici e privati, di università ed esperti del settore.
(1) Il Servizio collabora alla stesura del programma pluriennale sull’immigrazione di cui all’articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.
(2) Il Servizio coordina, attua e collabora a progetti rivolti alle tematiche dell’immigrazione e dell’integrazione.
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(2) Il Servizio si avvale per il proprio funzionamento di personale con comprovata qualificazione professionale nel settore.
(1) La presentazione delle candidature per la nomina dei rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri all’interno della Consulta provinciale per l’immigrazione, di seguito denominata Consulta, ha luogo in seguito a:
(1) Le candidature devono pervenire con nota scritta al Servizio di coordinamento immigrazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.
(1) Le candidate ed i candidati di cui all’articolo 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, devono possedere uno dei seguenti requisiti:
(2) La candidata o il candidato di cui all’articolo 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, deve possedere i seguenti requisiti di idoneità:
(3) La candidata o il candidato dimostra il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, da presentare al momento della richiesta di candidatura.
(4) Le cittadine ed i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo, comprovato da copia del titolo di soggiorno posseduto.
(1) La procedura di verifica e valutazione delle candidature, verte sui seguenti criteri:
(2) L’individuazione dei membri della Consulta rappresentanti dei cittadini e delle cittadine stranieri, ha luogo in base alla rappresentanza attuale delle nazionalità presenti sul territorio provinciale, suddivise nelle seguenti macro-regioni continentali: Paesi UE, Paesi europei non appartenenti all’UE, Africa, America, Asia, e tenuto conto del trend dei flussi migratori e della flessibilità dei relativi mutamenti numerici.
(3) Per quanto attiene la rappresentanza di genere si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche.
(4) Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.
(5) Il venir meno di uno dei requisiti d’idoneità di cui ai punti precedenti, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta.
(1) La Consulta è convocata dal o dalla Presidente.
(2) Ai membri effettivi e supplenti viene comunicato, almeno sette giorni prima della riunione, l’invito scritto con l’indicazione dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. L’invito può pervenire anche solo tramite e-mail.
(1) Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la metà più uno dei relativi membri.
(2) I pareri, le proposte e le delibere della Consulta vengono adottate a maggioranza dei presenti.
(3) L’elezione della o del Vicepresidente della Consulta avviene, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei membri; se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
(4) La Consulta può organizzarsi in sottocommissioni per l'assolvimento di adempimenti particolari.
(5) La o il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, in relazione a particolari tematiche oggetto di trattazione, esperte ed esperti esterni, dirigenti e funzionari e funzionarie dell’Amministrazione provinciale competenti per materia.
(1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all’ordinamento degli organi collegiali provinciali.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.