(1) Al fine di promuovere e sviluppare l’apprendistato e di informare i giovani sulla formazione duale, la Provincia può effettuare manifestazioni, iniziative e ricerche. La Provincia può inoltre finanziare la partecipazione di apprendisti a tali manifestazioni.
(2) La Provincia può concedere contributi a enti pubblici e a privati che svolgono iniziative di cui al comma 1.
(3) Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile, facilitare l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro e assicurare al mercato del lavoro locale la necessaria forza lavoro, la Provincia può erogare alle aziende dei contributi per compensare in parte le spese di formazione e per motivarle ad assumere e a formare degli apprendisti. Detti contributi sono concessi solo per gli apprendisti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).