(1) Dopo l’articolo 5/octies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 5/nonies (Impianti di compostaggio)
1. Negli impianti di compostaggio dei rifiuti organici in cui, in applicazione delle disposizioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, vengono trasformati in compost principalmente rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 200108 del Catalogo Europeo dei Rifiuti), può essere aggiunto al rifiuto organico, come supporto tecnologico, fino al cinque per cento di stallatico e di contenuto del tubo digerente di ruminanti e equidi, qualora la situazione epidemiologica a livello provinciale relativa alle malattie trasmissibili non obblighi a specifici interventi previsti dalla normativa vigente. Tali impianti sono esclusi dal riconoscimento previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e successive modifiche.”