Sentenza del 6 giugno 2002, n. 281; Pres. Widmair – Est. Mosna
Le relazioni dei privati incaricati dall'Amministrazione di verificare le giustificazioni su offerte anomale fornite da imprese partecipanti a gare d'appalto, non rientrano in alcuna delle categorie di atti per la redazione dei quali è prescritto – ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 – l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca, essendo tali relazioni destinate, e quindi dirette, al solo organo della P.A. che ha indetto la procedura concorsuale.
La violazione del 4° comma dell'art. 3 L. n. 241/90 per omessa indicazione dei termini e dell'autorità avanti alla quale è possibile ricorrere, non inficia il provvedimento, ma può avere come sola conseguenza la rimessione in termini per errore scusabile.
Le clausole del bando ritenute illegittime devono essere immediatamente impugnate solo quando la loro applicazione impedisca al ricorrente di partecipare alla gara, sussistendo in tal caso un pregiudizio diretto ed attuale che determina una lesione immediata del suo interesse.
Il bando di gara, una volta adottato sulla base della legislazione vigente all'epoca, continua, quale lex specialis, a disciplinare con detta normativa tutte le fasi della procedura d'appalto, senza che le disposizioni di legge sopravvenute possano avere influenza sull'iter procedurale, non potendosi applicare il principio del “tempus regit actum” alle singole fasi del procedimento stesso; e ciò al fine di assicurare la par condicio tra tutti i partecipanti alla gara, che hanno valutato le loro offerte in base alle disposizioni contenute nel bando.
Dal disposto dell'art. 34 commi 1, 2 e 3 L.P. 17 giugno 1998 n. 6, si desume che la pubblicazione del bando avviene alla data di affissione nell'albo dell'Amministrazione committente o in quella del Comune ove questa ha la propria sede, integrata, nel caso di appalti di importo pari o superiore ad una determinata soglia, dalla pubblicazione nell'albo della Provincia e sulla gazzetta ufficiale delle Comunità europee; ciò in quanto il bando è idoneo a produrre effetti giuridici ergaomnes sin dalla data d'inizio dell'affissione dello stesso nell'albo ove venga per primo (in senso cronologico), pubblicato.
E' legittima la motivazione per relationem del provvedimento, ex art. 3 co. 3 L. 241/90, quando l'Amministrazione adempie all'obbligo di esplicitare le indicazioni per una esatta individuazione e reperimento dell'atto richiamato, indicazioni che peraltro possono essere contenute anche nella comunicazione del provvedimento. Non è quindi necessario che la motivazione a cui si fa riferimento venga integralmente riportata, e nemmeno che l'Amministrazione indichi le ragioni per le quali la motivazione stessa viene condivisa e fatta propria.
Un provvedimento amministrativo non è da annullare soltanto perché formalmente privo di sufficiente motivazione (per mancata esternazione dei motivi), allorché l'esame degli atti del procedimento consenta di verificare, in concreto, il corretto esercizio della potestà amministrativa, come avviene nel caso che da detti atti istruttori si ricavi la prova dell'esistenza di previ accertamenti e di valutazioni che, pur non essendo enunciati nel contesto dell'atto impugnato, ne costituiscono tuttavia la reale premessa ed il concreto fondamento.
Anche se non previsto dal bando, l'autorità di gara può correttamente delegare persone esperte nella materia, estranee alla stessa Amministrazione, a verificare la congruità delle offerte ritenute anomale, rientrando un tale potere nella discrezionalità della P.A..
Risponde a principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione la facoltà dell'Ente appaltante di avvalersi dei direttori dei lavori per l'analisi e la valutazione dell'anomalia delle offerte – stante l'assenza di divieto posto dall'art. 52 L.P. 17 giugno 1998 n. 6 – considerato che detti tecnici, in ragione dell'incarico di dirigere l'esecuzione delle opere appaltate, sono forniti di competenza e professionalità specifica in relazione a tale compito.
I proponenti di offerte particolarmente basse, e quindi ritenute anomale, possono bensì superare, attraverso la procedura di verifica, la presunzione di poca serietà, ma resta a loro carico l'onere della prova in ordine alla affidabilità e serietà dell'offerta: prova che deve essere particolarmente rigorosa, come rigorosa dev'essere la valutazione delle giustificazioni da parte dell'Amministrazione.
Il provvedimento con il quale l'autorità di gara valuta non giustificata l'anomalia deve essere congruamente motivato, costituendo le valutazioni dell'Amministrazione espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale attinente al merito amministrativo, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per aspetti di manifesta irrazionalità e di travisamento dei fatti.
Pur non applicandosi nella provincia di Bolzano la legge 11 febbraio 1994 n. 109, sussiste anche nella stessa provincia la possibilità, nella verifica delle offerte anomale, di procedere alla valutazione delle singole voci di prezzo senza la necessità di formulare una valutazione complessiva dell'offerta, non essendo ciò espressamente richiesto dall'art. 52 L.P. 17 giugno 1998 n. 6.