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In vigore al: 08/12/2022

a) Legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 581)
Norme in materia di esercizi pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.

Art. 5 (Esercizi ricettivi a carattere alberghiero)    delibera sentenza

(1)  Sono esercizi a carattere alberghiero, i garni, le pensioni, gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, i residence.

(2)  I garni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

(3)  Le pensioni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un pasto principale, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o in parti autonome di stabili.

(4)  Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili.

(5)  I motels sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili, nonché servizi di autorimessa, assistenza, riparazione e rifornimento carburanti per le autovetture.

(6)  I villaggi-albergo sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili all'interno di un'unica area recintata e particolarmente attrezzata per il soggiorno e lo svago.

(7)  I residence sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e eventualmente servizi accessori in almeno cinque unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

(8)  Salva l'ipotesi del villaggio-albergo, viene definita casa madre lo stabile ove sono ubicati, oltre ai locali destinati ad alloggio per clienti, anche i principali servizi generali e accessori dell'esercizio. Sono definite dipendenze gli altri stabili, siti nelle immediate vicinanze, ove possono essere ubicate anche servizi accessori.

(9)  Gli alberghi forniscono il servizio di ristorazione anche ai non alloggiati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000 - Procedimento amministrativo - dichiarazione d'intenti costituisce comunicazione d'avvio - Esercizio alberghiero - garnì - messa a disposizione esclusiva di una U.S.L.
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