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In vigore al: 26/10/2022

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 3 ("Marchio di qualità con indicazione d'origine")     delibera sentenza

(1)  Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il "Marchio di qualità con indicazione d'origine", secondo l'allegato A. La dizione "Qualità" di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche.5) 

(2)  Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

(3)  Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità 2001/C 252/03, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 252 del 12 settembre 2001, nonché al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti a secondo della regione d'origine. 6)

(4)  Il marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche e alla loro origine di cui all'articolo 24b, comma 3, lettera a), del regolamento 1999/1257/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, e successive modifiche.

(5)  Il marchio di qualità non viene utilizzato per prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) Alto Adige.7) 

massimeDelibera 6 settembre 2011, n. 1356 - Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio ombrello "Alto Adige"/"Südtirol": modifiche - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23.11.2009
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008 - Marchio di qualità con indicazione di origine - Uso delle due lingue - Estinzione del processo.
5)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
6)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 7, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
7)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.