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In vigore al: 26/10/2022

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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(1)  Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti o negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, può ordinare, con decreto da notificarsi ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie, con indicazione di un congruo termine.58) 

(2)  Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio stabilisce l'indennità da corrispondersi ai proprietari e agli altri eventuali aventi diritto.19) 

(3)  Se l'urgenza fosse tale da non consentire l'indugio richiesto per far avvertire il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio ed attenderne i provvedimenti, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati con l'obbligo di comunicare immediatamente al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la concessa autorizzazione.19) 

(4)  Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell'indennità, o trascorsi 60 giorni dall'occupazione, senza che sia stata determinata l'indennità, i proprietari dei beni occupati e gli altri eventuali aventi diritto, possono proporre opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'articolo 27, comma 4, rispettivamente chiederla giudizialmente.

(5)  Qualora occorra rendere definitiva l'occupazione temporanea, si procede secondo le norme dell'articolo 7 e seguenti, restando sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea.

1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.
58)
I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
19)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
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