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Sentenze della Corte costituzionale
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Sicurezza pubblica - esercizi pubblici - licenza rilasciata dal Sindaco - sospensione con decreto del questore per motivi di ordine pubblico
Attendere, processo in corso!
Sentenza (4 maggio) 6 maggio 2009, n. 129; Pres. Amirante, Red. Tesauro
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 19 giugno 2008 e depositato il successivo 27 giugno, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Questore di detta Provincia 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008, che ha disposto la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè “Teatro”, sito in Bolzano.
2.- La ricorrente deduce che il decreto impugnato sarebbe stato adottato, ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), allo scopo di intervenire tempestivamente per evitare il ripetersi di episodi di turbativa dell'ordine pubblico, «connessi all'attività svolta dal medesimo locale, comprovata dalla presenza di numerosi avventori, all'interno ed all'esterno dell'esercizio, visibilmente alterati dall'abuso di bevande alcoliche», che hanno reso necessario l'intervento della Polizia di Stato.
Ad avviso della ricorrente, il decreto violerebbe gli articoli 9, primo comma, numero 7, 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), l'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), l'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
La Provincia ritiene, infatti, che, con l'adozione del decreto impugnato, il Questore abbia violato le competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» delineate dall'art. 9, primo comma, n. 7, dello statuto speciale, il quale attribuisce alla competenza legislativa di tipo concorrente della Provincia la materia degli esercizi pubblici, ad eccezione dei «poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza», riservando al Ministero dell'interno il potere di «annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi», e dall'art. 16 del medesimo statuto speciale, che stabilisce che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». Verrebbe poi in rilievo anche l'art. 20, primo comma, dello Statuto il quale dispone, che «i presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia […] di esercizi pubblici. […]. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori».
Sulla base delle richiamate disposizioni, la ricorrente assume che l'ordinamento individua nel Presidente della Provincia il titolare di poteri di pubblica sicurezza in determinate materie, qualificando in via meramente residuale i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali.
In questa prospettiva, la Provincia di Bolzano sostiene che la linea di demarcazione fra le proprie competenze e le competenze statali non corre «fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza», ma si delinea all'interno di quest'ultima, come risulterebbe dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 686 del 1973, secondo il quale «nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal presidente della giunta provinciale» e dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 526 del 1987, il quale dispone che «in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1».
La ricorrente ritiene che il criterio secondo il quale lo Stato è legittimato a porre in essere interventi di pubblica sicurezza anche in materie di competenza regionale, sempre che essi siano volti a salvaguardare l'ordine pubblico, non potrebbe nel caso specifico applicarsi, non essendo possibile individuare nella materia degli esercizi pubblici una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale ed interventi a tutela della pubblica sicurezza.
Nella specie, infatti, gli interessi tutelati dall'autorità statale di pubblica sicurezza – secondo la Provincia – non avrebbero rilevanza esterna alla materia degli esercizi pubblici ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all'art. 20 dello Statuto, non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, ma rientrando nell'ampia competenza provinciale.
3.- Non ha svolto attività difensiva il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Questore di detta Provincia del 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008, che ha disposto la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè “Teatro”.
A suo avviso, l'atto impugnato violerebbe gli articoli 9, primo comma, numero 7, 16 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), l'articolo 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), l'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in quanto sarebbe lesivo delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» assegnate dalle predette norme, comprensive anche delle attribuzioni inerenti a detta materia e concernenti la pubblica sicurezza.
La Provincia autonoma di Bolzano invoca a conforto delle censure la circostanza che è titolare di competenza legislativa di tipo concorrente nella materia «esercizi pubblici» (art. 9, primo comma, numero 7, dello statuto) e nella medesima il Presidente della Provincia esercita «le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza» (art. 20, primo comma, dello statuto).
Inoltre, l'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 dispone che, in questa materia, «i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati […] dal Presidente della Giunta provinciale» (primo comma); mentre l'art. 3 del d.P.R. n. 526 del 1987 attribuisce al medesimo Presidente della Provincia le funzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale (comma 3).
Alla luce delle richiamate norme statutarie e di attuazione statutaria, pertanto, spetterebbe alla Provincia, ed in specie al suo Presidente, esercitare, nelle materie assegnate alla sfera di competenza provinciale, fra le quali rientra quella degli esercizi pubblici, anche le funzioni di pubblica sicurezza, tutte le volte in cui non sia possibile individuare una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza, come accade nella specie, posto che gli interessi tutelati attraverso il decreto di sospensione non atterrebbero in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, ma rientrerebbero nelle attribuzioni provinciali inerenti alla gestione degli esercizi pubblici.
2.- Il ricorso non è fondato.
La ricorrente espone che la sospensione della licenza di esercizio per la gestione del Bar Caffè Teatro è stata ordinata con l'impugnato decreto del Questore a seguito del verificarsi, in prossimità o all'interno del predetto locale, di episodi di turbativa dell'ordine pubblico connessi all'attività ivi svolta, «comprovata dalla presenza di numerosi avventori, all'interno ed all'esterno dell'esercizio, visibilmente alterati dall'abuso di bevande alcoliche», che hanno reso necessario l'intervento della Polizia di Stato ed imposto l'adozione del provvedimento, per scongiurare il verificarsi di situazioni analoghe, atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza.
Dalla stessa prospettazione della ricorrente, pertanto, che non evidenzia, nel caso in esame, profili di mera illegittimità dell'atto, a differenza che nel caso oggetto della
sentenza n. 235 del 2008
di questa Corte, emerge che quelle di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sono le uniche finalità perseguite mediante l'adozione dell'atto impugnato. Ciò esclude che la sua incidenza nella materia degli “esercizi pubblici” di competenza provinciale (artt. 9, primo comma, n. 7, e 16 dello statuto speciale) lo renda illegittimo in quanto spetterebbero alla Provincia anche le funzioni di sicurezza pubblica connesse alla predetta materia.
Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che le Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico» (
sentenze n. 237 e n. 222 del 2006
), inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (
sentenza n. 290 del 2001
), stante la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa.
Con riguardo alla distinzione fra provvedimenti di polizia amministrativa e provvedimenti di pubblica sicurezza, questa Corte ha poi affermato che rientrano fra i compiti di polizia amministrativa, accessori ai compiti spettanti alle Regioni (ed alle Province autonome) nelle materie di loro competenza (
sentenza n. 290 del 2001
), le «misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze […] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Inoltre, solo quando le funzioni di polizia accedano ad una delle materie regionali e gli interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l'esercizio dei poteri ad esse connessi siano del tutto interni alla disciplina amministrativa della materia in questione, quelle misure possono essere ricondotte alle funzioni regionali (o provinciali) di polizia amministrativa (
sentenza n. 218 del 1988
).
Alla Provincia autonoma di Bolzano ed al suo Presidente sono, pertanto, attribuiti, in relazione alle materie di propria spettanza, compiti di polizia amministrativa, sempre che la loro rilevanza si esaurisca all'interno delle attribuzioni regionali dirette a disciplinare le richiamate materie, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento complessivo che è compito dello Stato curare attraverso la tutela dell'ordine pubblico (
sentenza n. 218 del 1988
).
Le stesse attribuzioni in materia di pubblica sicurezza del Presidente della Provincia gli sono assegnate dall'art. 20 dello Statuto (e dagli artt. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 e 3 del d.P.R. n. 526 del 1987) nella sua qualità di ufficiale del Governo e sulla premessa che si tratta di competenze incontestabilmente statali (
sentenza n. 211 del 1988
).
Nella specie, l'atto impugnato rientra fra i provvedimenti, adottati ex art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità – secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa - «non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente» (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 4940 del 2006, n. 505, n. 1563, e n. 2534 del 2007).
Il provvedimento impugnato, in altri termini, è del tutto estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici, essendo volto all'esclusivo scopo della tutela della sicurezza dei cittadini.
Esso, quindi, non determina alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non è riconducibile ai poteri di polizia assegnati al Presidente della Provincia in materia di esercizi pubblici, costituendo, viceversa, legittimo esercizio dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato, in linea con quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto, espressamente richiamato nelle premesse del medesimo decreto impugnato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato adottare il decreto del Questore della Provincia di Bolzano 24 aprile 2008 n. 11 – A/A.S./2008, con cui è stata disposta la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal Sindaco del Comune di Bolzano, per la gestione del Bar Caffè “Teatro”.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
b) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Compiti)
Art. 3 (Assistenza sociale)
Art. 4 (Assistenza sanitaria)
Art. 5 (Programmi di formazione)
Art. 6 (Formazione integrativa)
Art. 7 (Rapporti di collaborazione)
Art. 8 (Abrogazione)
f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
j) Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2018, n. 16
k) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2019, n. 5
l) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2019, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 1
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
p) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
q) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 34
r) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 46
s) Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2021, n. 12
t) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2021, n. 37
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
Art. 1-4.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9 (Disposizioni transitorie)
Art. 10
Art. 11
b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
c) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
g) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
i) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
j) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
k) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
l) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
m) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
n) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
o) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
p) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
q) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
r) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
s) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
t) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
u) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
v) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
w) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
x) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
Sottoscritto in data 03.12.2020 in base deliberazione della Giunta provinciale n. 944 del 28.11.2020
A seguito delle trattative tra le organizzazioni sindacali e la delegazione pubblica, le parti convengono sul presente accordo stralcio.
Disposizioni generali
Art. 1
(
Ambito di applicazione
)
Art. 2
(
Durata e decorrenza
)
Trattamento economico
Servizio mensa e servizio alternativo di mensa
Lavoro agile (Smart working)
Premio di produttività e premio speciale per l’eccezionale incremento del carico di lavoro durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
Disposizioni varie
Disposizioni finali
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
P R E M E S S A
Art. 1 (Personale avente diritto)
Art. 2 (Contingente provinciale e riparto tra i diversi gradi d’istruzione)
Art. 3 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)
Art. 4 (Formazione delle graduatorie)
Art. 5 (Durata e modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio)
Art. 6 (Controversie interpretative)
Art. 7 (Validità del contratto collettivo decentrato)
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
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2012
Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Delibera 5 marzo 2012, n. 326
Delibera 12 marzo 2012, n. 341
Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Delibera 19 marzo 2012, n. 409
Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Delibera 26 marzo 2012, n. 474
Delibera 7 maggio 2012, n. 630
Delibera 14 maggio 2012, n. 690
Delibera 21 maggio 2012, n. 762
Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Allegato
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
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Delibera N. 43 del 13.01.2003
Delibera N. 210 del 27.01.2003
Delibera 17 febbraio 2003, n. 406
Delibera N. 440 del 17.02.2003
Delibera N. 574 del 24.02.2003
Delibera N. 792 del 17.03.2003
Delibera N. 977 del 31.03.2003
Delibera N. 1036 del 31.03.2003
Delibera N. 1146 del 14.04.2003
Delibera N. 1435 del 05.05.2003
Delibera 16 giugno 2003, n. 2004
Delibera N. 2006 del 16.06.2003
Delibera N. 2366 del 14.07.2003
Delibera N. 2090 del 23.06.2003
Delibera N. 2398 del 14.07.2003
Delibera N. 2399 del 14.07.2003
Delibera N. 2523 del 21.07.2003
Delibera N. 2580 del 28.07.2003
Delibera N. 2689 del 12.08.2003
Delibera N. 3016 del 01.09.2003
Delibera N. 3009 del 01.09.2003
Delibera N. 3223 del 22.09.2003
Delibera N. 3307 del 29.09.2003
Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
Delibera N. 3474 del 06.10.2003
Delibera N. 3540 del 13.10.2003
Delibera N. 3564 del 13.10.2003
Delibera N. 3679 del 20.10.2003
Delibera N. 3872 del 04.11.2003
Delibera N. 4447 del 09.12.2003
Delibera N. 3350 del 29.09.2003
Delibera N. 3774 del 27.10.2003
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Sentenze della Corte costituzionale
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Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
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Sentenze T.A.R.
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2
TAR di Bolzano - Sentenza 6 gennaio 2009, n. 6
TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20
TAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 29. Januar 2009, Nr. 29
TAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 12. Februar 2009, Nr. 45
TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49
TAR di Bolzano - Sentenza 17 febbraio 2009, n. 57
TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62
TAR di Bolzano - Sentenza 27 febbraio 2009, n. 71
TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82
TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115
TAR di Bolzano - Sentenza 8 marzo 2009, n. 121
TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 133
TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136
TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146
TAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Mai 2009, Nr. 178
TAR di Bolzano - Sentenza 7 maggio 2009, n. 179
TAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212
TAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215
TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226
TAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227
TAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256
TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 270
TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271
TAR di Bolzano - Sentenza 24 luglio 2009, n. 280
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 4. September 2009, Nr. 283
TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296
TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297
TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303
TAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 20. Oktober 2009, Nr. 347
TAR di Bolzano - Sentenza 22 ottobre 2009, n. 349
TAR di Bolzano - Sentenza 11 novembre 2009, n. 363
TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366
TAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 17. November 2009, Nr. 373
TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384
TAR di Bolzano - Sentenza 23 novembre 2009, n. 386
TAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390
TAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395
TAR di Bolzano - Sentenza 14 dicembre 2009, n. 400
TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 401
TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403
TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410
2008
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