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Sentenze della Corte costituzionale
1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 47 del 10.03.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 47 del 10.03.1983
Istituti zooprofilattici sperimentali - Potere statale di fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi.
Attendere, processo in corso!
Sentenza (28 gennaio) 10 marzo 1983, n. 47; Pres. Elia – Rel. Bucciarelli Ducci
Ritenuto in fatto
: 1. - Con atti notificati il 6 febbraio 1976 le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona dei rispettivi Presidenti, rappresentate e difese dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, hanno proposto ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1975, n. 745, concernente "Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali", nel suo complesso ed in particolare degli artt.2, commi primo e secondo, 3, 4, comma secondo, 5, commi secondo e quinto, 6, 10, 11, 12, in relazione agli artt. 8, n. 21, 9, n. 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Ric. nn. 5 e6/1976).
Si assume nei ricorsi che la legge impugnata, nel trasferire alle regioni le funzioni sugli istituti zooprofilattici sperimentali, istituiti con la legge 23 giugno 1970, n. 503, ha lesola sfera di autonomia riservata alle Provincie Autonome dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
La materia della zooprofilassi rientrerebbe, infatti, in quella relativa al patrimonio zootecnico ed ittico, attribuita dall'art. 8, n. 21, dello Statuto alla competenza primaria provinciale, che incontra quindi il solo limite dell'armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con le norme fondamentali delle riforme economico - sociali della Repubblica. Quanto meno - aggiunge il ricorso - la zooprofilassi potrebbe rientrare nella materia "igiene e sanità", ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, attribuita alla competenza secondaria provinciale dall'art. 9 n. 10.
Non rientra, comunque, in alcuna tra quelle di competenza delle regioni a statuto ordinario, elencate dall'art. 117 Cost., dato che l'assistenza sanitaria concernerebbe solo gli uomini e non gli animali. La legge impugnata, pertanto, non sarebbe una legge quadro ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., bensì una legge di delega, quale é prevista dal secondo comma dell'art. 118 Cost.; e poiché l'art. 12 della legge impugnata parifica alle regioni a statuto ordinario le provincie di Trento e Bolzano, ne risulterebbe violata l'autonomia statutaria di queste ultime perché lo Stato non può delegare funzioni amministrative e legislative in materia in cui le province sono già titolari di competenza primaria ed esclusiva né può ridurre questa competenza legislativa a potestà legislativa delegata.
Oltre a questo rilievo generale riguardante la legge n. 745/1975 nel suo complesso, particolari censure vengono mosse contro l'art. 2, che consente al Governo di dare, tramite le regioni, le direttive agli istituti zooprofilattici, relative all'attuazione di piani nazionali di profilassi; gli artt. 6 e 10 che dettano principi da osservare in sede di organizzazione degli istituti e di regolamento del relativo personale; l'art. 5, commi secondo e quinto, che consentono al Ministero della Sanità, assumendosene il costo, di conferire agli istituti zooprofilattici, determinati incarichi per il compimento di attività di interesse generale. Questi articoli contrasterebbero con le disposizioni del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, recante norme di attuazione dello statuto regionale in tema di patrimonio zootecnico ed ittico.
2. Si é costituito nei due giudizi con atto del 18 febbraio 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sollevando in primo luogo dubbi sull'ammissibilità dei ricorsi, per carenza di interesse delle provincie. Poiché, infatti, la legge impugnata avrebbe in effetti ampliato la sfera di autonomia delle provincie rispetto ai limiti determinati con le precedenti leggi 23 giugno 1970, n. 503 e 11 marzo 1974,n. 101, la richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge avrebbe l'effetto di ridurre la sfera di autonomia delle province stesse, facendo rivivere le norme contenute nelle leggi precedenti, che non sono state impugnate.
Nel merito, comunque, secondo l'Avvocatura i ricorsi sarebbero infondati in quanto si basano su un duplice presupposto erroneo: a) che la zooprofilassi rientri nella materia del "patrimonio zootecnico ed ittico" attribuita alla competenza primaria provinciale dall'art. 8, n. 21 dello Statuto e non nella materia sanitaria prevista dall'art. 9, n. 10; b) che la legge impugnata non sia una legge che pone i principi da osservarsi dal legislatore regionale a norma dell'art.117, primo comma, della Costituzione, bensì una legge di delega prevista, per quanto riguardala potestà normativa, dall'ultimo comma dello stesso art. 117 e, per quanto riguarda le funzioni amministrative, dal secondo comma dell'art. 118.
Viceversa sul primo punto la sanità veterinaria in generale e la zooprofilassi in particolare non possono farsi rientrare nella zootecnica, che l'art. 8, n. 21 dello Statuto prevede quale specificazione della più ampia materia dell'agricoltura, ma piuttosto nella zooiatria, che la ripartizione tradizionale dei pubblici uffici attribuisce alla materia sanitaria, prevista dall'art 9, n. 10, dello Statuto delle provincie ricorrenti. Tale interpretazione troverebbe conforto nella normativa regionale generale che con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, di trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, ha espressamente precisato che il trasferimento riguarda gli allevamenti zootecnici (art. 1, lett. b), e con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, di trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria, ha chiarito che esso riguarda anche l'assistenza zooiatrica (art. 1, ultimo comma). Analogamente, per quanto riguarda la Regione Trentino-AltoAdige, é stato con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, per l'attuazione dello Statuto in materia di agricoltura, che sono state trasferite alle provincie le attribuzioni relative al patrimonio zootecnico ed ittico, mentre con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, di attuazione dello Statuto in materia di sanità, sono stati trasferiti alle stesse provincie gli uffici dei veterinari provinciali.
Sul secondo punto, una volta venuta meno la premessa
- assume l'Avvocatura - anche il presupposto sub b) perde ogni validità. Comunque la materia della zooprofilassi rientrerebbe nell'assistenza sanitaria prevista dall'art. 117 Cost., tanto che il citato d.P.R. n. 4 del 1972 ha riservato la relativa competenza agli organi statali con una norma espressa di carattere generale (art. 6, n. 22). Avendo la legge impugnata fatto cadere, almeno in parte, questa riserva, essa non può essere considerata se non una legge che stabilisce principi fondamentali e trasferisce funzioni in una materia prevista dall'art. 117Cost..
L'Avvocatura ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Considerato in diritto
: 1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono stati istituiti con legge 23 giugno 1970,n. 503. Tali enti, in tutto dieci e quasi tutti a carattere interregionale, hanno il compito ditudiare e prevenire le malattie del bestiame, nonché di assistere gli allevatori sotto il profilo veterinario, potendo anche essere autorizzati dal Ministero della Sanità alla produzione e distribuzione di medicamenti per gli animali.
La legge istitutiva é stata successivamente modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, per quanto riguarda l'organizzazione degli istituti, la composizione degli organi di amministrazione, il trattamento del personale, il funzionamento e l'ambito territoriale dei singoli istituti.
Con la legge impugnata, n. 745 del 1975, le funzioni amministrative già di competenza statale, ai sensi della precedente normativa, sono state trasferite alle Regioni (art. 1), conservando allo Stato il potere di "promuovere e sviluppare le iniziative sanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale" (art. 2). Al Ministero della Sanità, inoltre, é stata riservata la facoltà di incaricare uno o più istituti zooprofilattici della preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e per l'esecuzione dei piani nazionali di risanamento o anche della attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali.
La ristrutturazione e la gestione degli istituti sono invece affidate alla legislazione regionale, destinata a fissarne le attribuzioni, nonché la composizione, la nomina e la durata delle cariche, ecc. (art. 1), stabilendo inoltre le modalità per la gestione comune degli istituti a dimensione interregionale (ult. comma dell'art. 1).
Un'apposita norma della legge impugnata (art. 12) equipara, infine, alle regioni le ProvincieAutonome di Trento e Bolzano, interessate alla gestione dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, la cui competenza territoriale si estende infatti oltre alla Regione Veneto, al Friuli- Venezia Giulia e al Trentino-Alto Adige.
2. La questione che viene sottoposta all'esame della Corte é se tale normativa, che consente al Governo di dare direttive e di conferire incarichi agli istituti e detta principi da osservare nell'organizzazione degli istituti stessi e del loro personale, non violi la sfera di competenza legislativa primaria delle due province autonome, in contrasto con gli artt. 8 n.21, 9 n. 10 e 16 dello Statuto speciale di autonomia delle due Province (d.P.R. n. 670 del1972).
La questione é inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse delle Province ricorrenti alla sua soluzione da parte della Corte.
Premesso che la legge viene impugnata nel suo insieme e che anche quando ne vengono denunciati alcuni articoli particolari, tale denuncia tende soprattutto a motivare l'impugnativa globale della legge, occorre ricordare, che l'istituto zooprofilattico che riguarda le due Provincie ricorrenti ha dimensione ultra regionale e interessa tutto il territorio delle tre Venezie.
Le Province ricorrenti sono addivenute, successivamente alla proposizione dei ricorsi, alla stipula di una convenzione per la ristrutturazione e la gestione dell'Istituto inter regionaleche ha sede in Padova, convenzione intervenuta fra tutti gli enti interessati, e quindi, oltre alle due Province, la Regione Veneto e la Regione Friuli - Venezia Giulia.
Tale accordo regola minutamente l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento dell'Istituto ed é stato reso operante, in esecuzione della legge impugnata ed in particolare dell'ultimo comma dell'art. 1, con due leggi regionali e due leggi provinciali di recepimento emanate rispettivamente dalle due Regioni interessate e dalle Province autonome.
Per queste ultime, in particolare, i rispettivi Consigli provinciali hanno autorizzato le Giunte a partecipare all'organizzazione e gestione dell'Istituto con le leggi provinciali n. 15del 29 dicembre 1979 per la Provincia di Trento e n. 6 del 25 febbraio 1980 per la Provincia di Bolzano.
Dall'accordo cui hanno aderito le Province e dalla emanazione di una apposita legge provinciale in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 745/1975, emerge chiaramente ch'esse non hanno più alcun interesse alla soluzione della questione sollevata con i ricorsi del 1976.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1975,n. 745 (Trasferimento alle regioni degli istituti zooprofilattici sperimentali) proposta con i ricorsi nn. 5 e 6/1976 dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
a) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
b) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
c) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
e) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
f) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
f) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
Art. 1-3.
Art. 4
Art. 5 (Attribuzione alla Provincia del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 (Clausola d'urgenza)
Allegati A e B
g) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
i) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2018, n. 1
j) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 37
k) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 39
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 31 del 22.02.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 47 del 10.03.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 111 del 28.04.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 15.12.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 29.12.1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico