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In vigore al: 26/10/2022

i) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 41)
Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 24 giugno 2021, n. 25.

Art. 1 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove e sostiene misure per la prevenzione e il contrasto del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro, con l’obiettivo di:

  1. favorire il benessere sul posto di lavoro, una migliore organizzazione del lavoro nonché la salvaguardia dell’integrità psicofisica dei lavoratori/delle lavoratrici;
  2. definire azioni volte a prevenire, a contrastare e in generale a far fronte ad azioni ostili reiterate sul posto di lavoro, rientranti nelle fattispecie del “mobbing” e dello “straining”, come definite negli allegati 1 e 2 alla presente legge;
  3. prevenire ogni forma di violenza psichica e fisica sul posto di lavoro perpetrata dal datore o dalla datrice di lavoro e/o da dipendenti, che può arrecare danni alla salute, alla professionalità o alla dignità personale di chi la subisce.

Art. 2 (Misure di prevenzione)

(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità insediata/insediato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano attua, in collaborazione con le parti sociali, le seguenti misure per la prevenzione, la formazione, l’informazione nonché per l’assistenza e il supporto alle vittime di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro:

  1. elaborazione, nei limiti del budget assegnato alla Consigliera/al Consigliere di parità dal Consiglio provinciale, di un piano di misure e, con cadenza annuale, di un piano di lavoro relativi ad azioni nel campo della prevenzione dei fenomeni di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro, da presentare ogni anno entro il 31 marzo all’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;
  2. promozione, in collaborazione con associazioni e istituzioni, di azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro;
  3. sostegno ad azioni di informazione e formazione, in collaborazione con le agenzie di educazione permanente locali, rivolte a datori/datrici di lavoro e lavoratori/lavoratrici;
  4. organizzazione di conferenze e convegni in collaborazione con associazioni e istituzioni;
  5. attuazione di ogni altro tipo di iniziativa volta alla diffusione delle conoscenze relative ai fenomeni del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro;
  6. previsione di una rete di strutture e di esperti/esperte nell’ambito del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro su tutto il territorio provinciale, allo scopo di fornire un aiuto mirato alle persone coinvolte;
  7. promozione della creazione di sinergie tra i diversi soggetti che a vario titolo si occupano di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro.

Art. 3 (Servizio antimobbing)

(1) Per l’attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge è istituito il servizio antimobbing.

(2) Il servizio antimobbing è insediato presso la Consigliera/il Consigliere di parità, che a tale scopo si avvale delle risorse messe a disposizione della sua struttura.

(3) Il servizio antimobbing svolge inoltre attività di consulenza, informazione e mediazione per lavoratori/lavoratrici e datori/datrici di lavoro in situazioni di mobbing, straining e violenza sul posto di lavoro.

(4) Possono rivolgersi gratuitamente al servizio antimobbing tutti i cittadini e le cittadine.

(5) Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria madrelingua.

(6) Il servizio antimobbing può inoltre:

  1. acquisire dall’amministrazione provinciale e dall’Istituto provinciale di statistica ogni tipo di informazione sulla situazione relativa ai fenomeni del mobbing, dello straining e della violenza sul posto di lavoro;
  2. avvalersi di esperte ed esperti esterni nei vari ambiti di competenza.

(7) Il servizio antimobbing garantisce lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e mediazione su tutto il territorio provinciale.

(8) Il servizio antimobbing crea una rete di esperte ed esperti (in diritto del lavoro e in ambito psicoterapeutico), a cui le persone interessate possono rivolgersi. La rete di esperte ed esperti offre assistenza e consulenza a livello locale ai lavoratori/alle lavoratrici e ai datori/alle datrici di lavoro.

Art. 4 (Informazione)

(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità informa le parti sociali almeno due volte nel corso dell’anno sulle iniziative intraprese e sulle attività svolte dal servizio antimobbing.

(2) Le attività del servizio antimobbing confluiscono nella relazione sull’attività della Consigliera/del Consigliere di parità e vengono portate a conoscenza del Consiglio provinciale.

Art. 5 (Disposizioni attuative)

(1) L’ufficio di presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, quale struttura competente in merito alla Consigliera/al Consigliere di parità e al servizio antimobbing, ha facoltà, con proprie deliberazioni, di emanare disposizioni attuative.

Art. 6 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 0,00 per l’anno 2021, in 71.333,62 euro per l’anno 2022 e in 65.333,62 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO 1
Definizione di mobbing

1. Per mobbing si intendono comportamenti sul posto di lavoro:

  1. caratterizzati da una conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso;
  2. mediante i quali una o più persone vengono fatte oggetto di azioni persecutorie da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità;
  3. con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.

La persona vittima di mobbing è impossibilitata o incontra gravi difficoltà a reagire al comportamento vessatorio con effetti lesivi della salute e dell’equilibrio psicofisico, delle relazioni sociali, della sua reputazione e professionalità.

2. Una situazione di mobbing vede la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

  1. la situazione di conflittualità si svolge in un contesto lavorativo;
  2. vengono messe in atto azioni ostili quali ad esempio interferenze nelle relazioni interpersonali, isolamento sistematico, assegnazione ad altre mansioni, atti lesivi della reputazione, violenza o minacce di violenza;
  3. le azioni ostili si ripetono più volte al mese;
  4. le azioni ostili sono in corso da almeno sei mesi;
  5. la situazione conflittuale tende ad acutizzarsi gradualmente;
  6. è riscontrabile uno squilibrio tra gli antagonisti;
  7. è presente un intento persecutorio.

3. Possono essere atti di mobbing:

  1. restrizioni alla libertà di espressione (ad esempio, quando il datore/la datrice di lavoro limita la possibilità di esprimersi attraverso continue interruzioni, urla o rimproveri ad alta voce, minacce orali o per iscritto, continue critiche su fatti attinenti alla vita privata, rifiuto del contatto visivo o gesti volti a svalutare la persona);
  2. attacchi alle relazioni sociali (ad esempio, trasferimento del/della dipendente in un altro locale lontano da colleghe e colleghi, divieto a colleghe e colleghi di parlare con la persona in questione, esclusione dalla comunicazione in generale);
  3. atti lesivi della reputazione (ad esempio, diffusione di notizie false, allusioni riguardo alla salute mentale della vittima, commenti sprezzanti o derisori, anche in relazione a un’eventuale disabilità, offese con riferimento alle convinzioni politiche o religiose, avance sessuali rivolte con atti o parole, offese con parole oscene o altri termini degradanti);
  4. attacchi alla qualità della vita professionale e privata (ad esempio, mancata attribuzione di compiti, attribuzione di compiti inutili, continui cambi di mansioni o assegnazione di incarichi degradanti);
  5. attacchi alla salute (ad esempio, quando la lavoratrice o il lavoratore venga obbligato a svolgere mansioni nocive alla salute o venga sottoposto o minacciato di violenza fisica).

ALLEGATO 2
Definizione di straining

1. Per straining si intende una situazione di stress indotto sul posto di lavoro in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo duraturo sull’ambiente di lavoro.

2. A mero titolo esemplificativo l’effetto negativo duraturo può consistere in un demansionamento, uno svuotamento di mansioni, una marginalizzazione, un’esclusione da informazioni fondamentali per un buon espletamento del lavoro o in analoghe azioni volte a ostacolare o compromettere il sereno e dignitoso svolgimento del proprio lavoro e a sminuire la professionalità del/della dipendente.

ActionActionNorme costituzionali
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ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
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ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
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ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
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ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
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ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
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ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
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ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
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ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
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ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
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ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
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ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
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ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
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ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActionArticolo 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArticolo 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionActionArticolo 3 (Aumento dell’indennità provinciale)
ActionActionArticolo 4 (Indennità per il docente vicario o la docente vicaria del dirigente scolastico o della dirigente scolastica)
ActionActionArticolo 5 (Modifica all’art. 23 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di congedo parentale)
ActionActionArticolo 6 (Modifica all’art. 24 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di frazionabilità del congedo parentale e preavviso)
ActionActionArticolo 7  (Modifica all’art. 24 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di congedo straordinario per la malattia del/la figlio/a)
ActionActionArticolo 8  (Modifica all’art. 31 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di aspettativa per il personale con prole)
ActionActionArticolo 9  (Modifica all’art. 33 dell’Allegato 4 del Testo unico dei Contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 in materia di permesso per motivi educativi)
ActionActionArticolo 10  (Congedo straordinario per personale con disabilità praticante sport agonistico)
ActionActionAllegato 1
ActionActionAllegato 2
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActiong) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Misure di prevenzione)
ActionActionArt. 3 (Servizio antimobbing)
ActionActionArt. 4 (Informazione)
ActionActionArt. 5 (Disposizioni attuative)
ActionActionArt. 6 (Copertura finanziaria)
ActionActionArt. 7 (Entrata in vigore)
ActionActionDefinizione di mobbing
ActionActionDefinizione di straining
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico