(1) Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di referendum, la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente sulla competenza provinciale sulla materia oggetto del referendum, sulla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e alle limitazioni risultanti dall’ordinamento giuridico comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di referendum, le/i proponenti possono richiedere un’audizione della Commissione dei giudici per precisare in forma concisa le proprie argomentazioni giuridiche sulla questione dell’ammissibilità. L’audizione non è pubblica.
(2) La ripartizione provinciale Servizi centrali comunica alle/ai proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell’ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro 10 giorni le/i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di referendum; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l’ammissibilità. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.
(3) La ripartizione provinciale Servizi centrali informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all’ammissibilità del referendum. Se il referendum è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.
(4) Entro due giorni lavorativi dalla decisione della Commissione dei giudici, la ripartizione provinciale servizi centrali invia in forma digitale i fogli vidimati alle/ai proponenti e ai Comuni.