(1) Alle promotrici/ai promotori di referendum spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero minimo necessario. A tale scopo è indispensabile che la competente commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell’iniziativa popolare ovvero la Commissione dei giudici dichiari l’ammissibilità del referendum.
(2) La relativa richiesta va presentata a seconda della competenza all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o alla ripartizione provinciale Servizi centrali. Essa deve indicare il nome della persona delegata a ricevere l’intero importo con effetto liberatorio.