(1) Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):
“m) riassunzione di cause già pendenti;
n) promozione di liti attive sino al valore di euro 20.000,00.”
(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. Nell’espletamento della loro attività contrattuale, per la stipula di scritture private o di contratti rogati in forma pubblica amministrativa, anche con modalità elettronica, i soggetti di cui all‘articolo 3, comma 1, lettera a) possono chiedere di farsi assistere dall’Ufficiale rogante della Provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 6, comma 10, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, inoltrando la relativa richiesta all’Area Servizio contrattuale.”
(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, è aggiunto il seguente comma 8:
“8. Agli avvocati e alle avvocate sono delegate le seguenti attribuzioni sino al valore di euro 20.000,00:
(1) Nel testo tedesco dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, dopo la parola “dürfen” sono inserite le parole „für jeden Rechtsanwalt/jede Rechtsanwältin“.
(1) Nel comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 31, le parole “ai sensi dell’articolo 7” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 6”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.