(1) Nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole “nominate direttore/direttrice di ripartizione” sono inserite le parole “o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell’articolo 17/bis”.
(2) Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole “nominate direttore/direttrice d’ufficio” sono inserite le parole “o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell’articolo 17/bis”.