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In vigore al: 25/10/2021

h) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 121)
Regolamento in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

1)
Pubblicato nel B.U. 10 maggio 2018, n. 19.

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi presso la Provincia autonoma di Bolzano, gli enti, pubblici e privati, in controllo provinciale, al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e in particolare a quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, individuando:

  1. l’organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di competenza dell’Amministrazione provinciale, in sostituzione dei componenti degli organi titolari che si trovino in stato di interdizione per effetto del disposto dell’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
  2. la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

(2) I direttori e le direttrici d’ufficio devono presentare le autodichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 solo in caso di esercizio di compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dall’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, ovverosia compiti di gestione quali la stipula di contratti o la concessione con proprio atto di agevolazioni economiche, sia in caso di competenza attribuita per legge che di delega per mezzo di atto amministrativo.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per “incarico”, “inconferibilità” e “incompatibilità” si intendono esclusivamente le rispettive definizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 3 (Obblighi precedenti al conferimento di un incarico)

(1) Tutti i conferimenti d’incarico da parte degli organi della Provincia autonoma di Bolzano o degli enti, pubblici o di diritto privato, in controllo pubblico provinciale, devono essere preceduti dalla presentazione di un’autodichiarazione, rilasciata dalla persona a cui l’incarico sta per essere conferito, e attestante l’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. La presentazione dell’autodichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico.

(2) L’autodichiarazione deve essere corredata di un elenco di tutti gli incarichi e le cariche che la persona da nominare sta ricoprendo o ha ricoperto negli ultimi due anni, nonché delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.

(3) La struttura organizzativa responsabile per l’elaborazione finale del provvedimento di nomina verifica la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o incompatibilità in base al contenuto dell’autodichiarazione e dell’elenco allegato alla medesima, nonché dei fatti notori comunque acquisiti. La documentazione inerente all’istruttoria svolta viene trasmessa all’organo che conferisce l’incarico, unitamente alla proposta del provvedimento di nomina.

(4) Se nell’ambito della verifica di cui al comma 3 viene riscontrata la possibile sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, l’organo competente ne dà notizia alla persona da nominare. Questa può presentare le sue controdeduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, l’organo competente procede all’accertamento definitivo di eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico.

(5) Qualora venga definitivamente accertata la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, l’organo competente non procede alla nomina e segnala il fatto al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 4 (Obblighi successivi al conferimento di un incarico)

(1) La documentazione di cui all’articolo 3, nonché il provvedimento definitivo di conferimento dell’incarico devono essere inviati entro sette giorni al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente conferente, affinché questi/questa possa esercitare le funzioni di vigilanza previste dall’articolo 15 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Ai fini dell’esercizio di tali funzioni, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione provinciale si potrà avvalere degli uffici competenti per materia.

(2) Nel corso dell’incarico il/la titolare dello stesso presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, all’organo che ha conferito l’incarico, un’autodichiarazione che attesta l’insussistenza di cause di incompatibilità.

(3) Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni siano pubblicate, a cura dei rispettivi dirigenti responsabili, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente conferente.

Art. 5 (Obblighi di comunicazione)

(1) Il/La titolare di un incarico ha l’obbligo di dare comunicazione all’organo che ha conferito l’incarico e al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza, di quanto segue:

  1. del provvedimento di rinvio a giudizio e dell’eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  2. di qualsiasi altra situazione da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità.

Art. 6 (Competenze del/della Responsabile della prevenzione della corruzione)

(1) Al/Alla Responsabile della prevenzione della corruzione compete:

  1. emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni di cui all’articolo 3 e all’articolo 4;
  2. verificare l’insussistenza delle cause di inconferibilità autodichiarata dai/dalle titolari degli incarichi;
  3. verificare l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui abbia avuto comunque conoscenza.

(2) Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione, dopo aver fatto la contestazione di cui all’articolo 7 all'organo conferente e al/alla titolare dell’incarico, segnala alle autorità competenti i casi di possibile violazione delle disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 7 (Procedura per la dichiarazione di nullità o di decadenza degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013)

(1) Qualora vi sia il sospetto che già all’atto del conferimento dell’incarico sussistesse una causa di inconferibilità, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione procederà alla tempestiva contestazione scritta al/alla titolare dell’incarico e all’organo che lo ha conferito.

(2) La contestazione di cui al comma 1 contiene una breve descrizione del fatto, l’indicazione dell’incarico a cui si riferisce e della norma che si assume violata, nonché l’invito al/alla titolare dell’incarico e all’organo che lo ha conferito, di presentare entro un termine di dieci giorni le proprie controdeduzioni scritte.

(3) Decorso il termine di cui al comma 2, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione decide in ordine alla sussistenza di una causa di inconferibilità, tenendo conto delle controdeduzioni eventualmente presentate.

(4) Se non ricorrono i presupposti per l’archiviazione del procedimento, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione dichiara la nullità dell’incarico e cura l’avvio dei procedimenti di cui agli articoli 18 e 20, comma 5, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

(5) Qualora vi sia il sospetto che una causa di incompatibilità sussistesse già all’atto del conferimento dell’incarico o che sia subentrata nel frattempo, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione procederà alla tempestiva contestazione scritta al/alla titolare dell’incarico. Per il relativo procedimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

(6) Se non ricorrono i presupposti per l’archiviazione del procedimento, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione dichiara la sussistenza della causa di incompatibilità e diffida il/la titolare dell’incarico che dovrà decidere, entro il termine perentorio di 15 giorni, se mantenere l’incarico oppure assumere l’incarico, la carica o l’attività incompatibile con lo stesso.

(7) Decorso il termine perentorio senza che il/la titolare dell’incarico abbia comunicato la propria decisione, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione ne dispone la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.

(8) Nei casi di cui ai commi 4 e 7, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione fornisce indicazioni all’organo conferente ai fini dell’immediato avvio della procedura di recupero delle somme indebitamente erogate.

(9) Il provvedimento con cui viene accertata la violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente che ha conferito l’incarico.

Art. 8 (Procedura per il conferimento degli incarichi da parte dell’organo titolare del potere sostitutivo)

(1) Durante il periodo di cui all’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per gli incarichi di competenza dell’Amministrazione provinciale il potere sostitutivo è attribuito all’Organismo di valutazione previsto dall’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(2) In sede di conferimento dell’incarico in via sostitutiva, l'Organismo di valutazione opera nel rispetto delle regole che presiedono all’operatività degli organi collegiali di cui al capo VII della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e di quelle interne relative al proprio funzionamento emanate ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(3) Gli enti pubblici e privati in controllo provinciale individuano l’organo titolare del potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal proprio statuto.

(4) L’organo titolare del potere sostitutivo attiva la procedura entro dieci giorni e comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo, nonché al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 10 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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