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In vigore al: 16/04/2021

b) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2010 , n. 251)
Modifiche del regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola

1)

Pubblicato nel B.U. 10 agosto 2010, n. 32.

Art. 1

(1) L’articolo 1 del decreto Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

“Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, nonché la relativa gestione finanziaria e contabile.

2. Le qualifiche relative a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.”

3. E’ in facoltà dei circoli di scuola dell’infanzia ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, applicare le disposizioni di cui al capo II.

Art. 2

(1) Dopo l’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è aggiunto il seguente capo I: “CAPO I – ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE”.

Art. 3

(1) L’articolo 12 del decreto Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica a tutti i corsi a tempo pieno della formazione professionale della Provincia o autorizzati dalla Provincia, nonché all’apprendistato e alle scuole paritarie della formazione professionale. Per la valutazione relativa all’esame finale nelle scuole paritarie della formazione professionale i crediti formativi sono attribuiti in conformità alle norme statali. L’accesso all’esame finale nonché lo svolgimento dell’esame stesso sono regolamentati dalle rispettive norme statali vigenti.”

Art. 4

(1) Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capo II: “CAPO II – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE”.

Art. 5

(1) Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli da 13 a 27:

“Art. 13 (Principi generali)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'attività finanziaria annuale della scuola si svolge sulla base di un bilancio di previsione.

2. La gestione finanziaria della scuola si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario.

Art. 14 (Bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore della scuola, che lo trasmette per l’approvazione alla ripartizione competente per la formazione professionale, di seguito denominata ripartizione competente.

2. Sono allegati al bilancio:

  1. la relazione previsionale nella quale sono individuati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse e sono sinteticamente illustrati i contenuti della gestione finanziaria;
  2. una tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto.

3. Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale della scuola. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo, il totale delle entrate.

Art. 15 (Entrate della scuola)

1. Le entrate derivano da assegnazioni provenienti dal bilancio provinciale, da altri enti pubblici, da soggetti privati, da atti di liberalità o da contratti, ivi incluse le sponsorizzazioni.

Art. 16 (Fondo di riserva)

1. Nel bilancio è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

2. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del direttore.

Art. 17 (Avanzo di amministrazione)

1. Nel bilancio è iscritto, come primo capitolo di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento.

Art. 18 (Partite di giro)

1. Le partite di giro evidenziate nel bilancio comprendono sia le entrate sia le spese che si prevede di effettuare per conto di terzi; esse costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per la scuola.

Art. 19 (Variazioni del bilancio)

1. Il direttore verifica periodicamente le disponibilità finanziarie, al fine di apportare le eventuali necessarie variazioni al bilancio.

2. Le variazioni di bilancio compensative e quelle derivanti da maggiori entrate provenienti da soggetti privati sono disposte con decreto del direttore e comunicate alla ripartizione competente.

3. Ogni altra variazione non contemplata nel comma 2 segue l’iter di approvazione previsto per il bilancio di previsione.

Art. 20 (Conto consuntivo annuale)

1. Il conto consuntivo annuale si compone esclusivamente del conto finanziario. Allo stesso sono allegati:

  1. la situazione amministrativa che dimostri la giacenza o il deficit di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo di amministrazione;
  2. l’elenco dei residui attivi e passivi, il loro ammontare e l’indicazione della causale del credito o del debito.

2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i risultati della gestione dei residui attivi e passivi.

3. Il conto consuntivo annuale è predisposto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Il direttore predispone il conto consuntivo, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa, che espone l’andamento della gestione della scuola ed i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.

4. Il conto consuntivo predisposto dal direttore viene trasmesso per l’approvazione alla ripartizione competente.

5. La ripartizione competente e la Ripartizione Finanze e Bilancio verificano periodicamente la correttezza delle scritture contabili ed esprimono un parere sulla regolarità contabile del conto consuntivo. Almeno una volta all’anno, effettuano una visita ispettiva presso la scuola.

Art. 21 (Servizio di cassa)

1. Il servizio di cassa è affidato all’istituto che svolge il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano, alle medesime condizioni risultanti dalla convenzione in essere.

Art. 22 (Fondo per servizi di economato e per minute spese)

1. Per le minute spese e per quelle relative al servizio di economato della scuola, il direttore può provvedere direttamente o può nominare uno o più delegati per ogni gestione. Vi provvede tramite un fondo di anticipazione di cassa, con apposito mandato emesso in partite di giro.

Art. 23 (Scritture contabili)

1. I documenti contabili obbligatori sono:

  1. il bilancio di previsione;
  2. il giornale di cassa;
  3. il conto consuntivo annuale.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione alla data di emissione dei relativi ordini.

Art. 24 (Modulistica e contabilità informatizzata)

1. Le ripartizioni competenti stabiliscono, d'intesa tra loro, i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile e finanziaria.

2. Le ripartizioni competenti, avvalendosi del supporto della Ripartizione Finanze e Bilancio, emanano direttive ed istruzioni vincolanti per l'applicazione del presente capo, ivi incluse direttive ed istruzioni per la redazione del bilancio, per la tenuta dei libri contabili obbligatori, per il conto consuntivo e per ogni altro aspetto necessario a garantire il buon andamento amministrativo-contabile delle scuole.

Art. 25 (Ulteriori spese della scuola)

1. La scuola può effettuare spese per il cerimoniale, per manifestazioni e di rappresentanza.

2. Sono spese di rappresentanza quelle destinate alla realizzazione di iniziative atte a creare e sviluppare reti di pubbliche relazioni con il mondo del lavoro e le parti sociali, con altre istituzioni formative e di ricerca, con le famiglie e gli allievi.

3. L’effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità a quanto autorizzato dal direttore, nel rispetto dei seguenti principi:

  1. iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento, il cui importo massimo è da stabilirsi con direttiva, ai sensi dell’articolo 24, comma 2;
  2. correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;
  3. esclusione di ogni attività di rappresentanza nell’ambito dei rapporti istituzionali di servizio;
  4. esclusione dall’attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.

Art. 26 (Capacità negoziale)

1. Il direttore ha autonomia negoziale, nel rispetto delle normative in vigore per gli uffici dell’amministrazione provinciale.

2. Nel caso di sedi distaccate facenti capo ad una scuola, il direttore può delegare il personale della scuola agli acquisti, previa fissazione dei limiti di spesa.

Art. 27 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Per quanto non previsto dal presente capo, trova applicazione la normativa provinciale in materia.

2. Le disposizioni di cui al presente capo entrano in vigore a partire dall’esercizio 2011.”

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.”

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