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Normativa provinciale
Spettacoli pubblici
A
Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
Art. 9 (Divieti e limitazioni)
a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
1)
2)
Norme in materia di pubblico spettacolo
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.
Art. 9 (Divieti e limitazioni)
(1)
Sono vietati:
gli spettacoli contrari alla morale, al buon costume o al sentimento religioso;
gli spettacoli dai quali possano derivare situazioni di pericolo per l'incolumità del pubblico e in particolare la sperimentazione dell'ipnotismo e della suggestione sugli spettatori;
gli spettacoli nei quali siano sottoposti a maltrattamento animali;
l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura, giochi d'azzardo ovvero giochi vietati con decreto del Presidente della Provincia, nonché la partecipazione agli stessi.
Caricamento in corso
Deutsch
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
A
a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Rilascio dell'autorizzazione)
Art. 3 (Requisiti)
Art. 4 (Requisiti oggettivi)
Art. 5 (Prescrizioni per l'autorizzazione - sospensione - revoca)
Art. 5/bis (Giochi leciti)
Art. 6 (Idoneità del luogo di spettacolo)
Art. 7 (Costruzione e verifica dei locali di pubblico spettacolo)
Art. 8 (Adempimenti)
Art. 9 (Divieti e limitazioni)
Art. 10 (Commissione provinciale per i pubblici spettacoli)
Art. 10/bis (Commissione comunale per i pubblici spettacoli)
Art. 11 (Vigilanza)
Art. 11/bis (Regolamento di esecuzione)
Art. 12 (Sanzioni amministrative)
Art. 13 (Disposizioni transitorie)
Art. 14
Art. 15
b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17
B
C
D
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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1983
1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
Sentenze T.A.R.
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