Sentenza 17 febbraio 2000, n. 36; Pres. Behmann da Giau - Est. Widmair
In base al D.Lgs. 24 luglio 1996 n. 434 le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono state delegate, per il rispettivo territorio, alla Provincia autonoma di Bolzano, alla quale fanno perciò capo tutte le competenze operativo-amministrative nella materia.
Nelle controversie attinenti agli esami di Stato presso le scuole di ogni ordine e grado site in provincia di Bolzano, il Ministero della Pubblica Istruzione difetta di legittimazione passiva, in quanto le funzioni esercitate dal medesimo sono delegate alla Provincia autonoma, per effetto del D.Lgs. n. 434/96. Ne consegue che in tale ambito vanno imputati alla stessa Provincia, che ne assume la responsabilità, i relativi atti amministrativi; e ciò per il noto principio che l'attività delegata rimane propria del soggetto delegato.
L'Amministrazione provinciale di Bolzano, in forza del D.Lgs. 24 luglio 1996 n. 434, è autorizzata ad integrare autonomamente la normativa sugli esami di Stato ed è delegata a nominare anche i componenti delle commissioni d'esame.
È inammissibile l'azione di accertamento del superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore con conseguente declaratoria dell'avvenuto conseguimento del diploma di licenza secondaria superiore: ciò anche alla luce dell'art. 33 D.Lgs. n. 80/1998, il quale, se da un lato ha allargato la sfera della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, comprendendovi tra l'altro anche l'ambito della pubblica istruzione, dall'altro non ha eliminato o superato la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, permanendo il criterio generale di riparto della giurisdizione in base alla posizione giuridica soggettiva vantata (art. 103 Cost.), rispetto alla quale la giurisdizione esclusiva ha natura derogatoria.
Secondo l'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 il credito scolastico – che ai fini dell'esame di Stato viene attribuito ad ogni alunno nello scrutinio finale della scuola secondaria superiore – esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dall'alunno, tenendo conto sia del profitto strettamente scolastico in considerazione anche dell'assiduità della frequenza, dell'interesse e dell'impegno dimostrati nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari, sia di eventuali crediti formativi maturati dall'alunno stesso. Il credito formativo, invece, consiste, ai sensi del successivo art. 12, in ogni qualificata esperienza formativa, debitamente documentata, acquisita al di fuori della scuola e dalla quale derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi cui si riferisce l'esame di Stato. I due tipi di credito sono espressi da punteggi attribuiti ogni anno dal consiglio di classe e confluenti in un punteggio unico e complessivo riferito al solo credito scolastico, costituendo il credito formativo un punteggio a carattere aggiuntivo.