Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 20.
(1) Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuando gli interventi di cui alla presente legge.
(2) La Giunta provinciale propone al Ministero delle politiche agricole e forestali la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie.2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.