(1) Nel primo concorso pubblico bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche funzionali del quarto e sesto livello nei rispettivi ruoli speciali o generali dell'Amministrazione provinciale un terzo dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso è riservato al personale in servizio presso le organizzazioni degli allevatori, che dalla data non successiva al 30 giugno 1978 svolge, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1962, n. 18, a favore del soppresso ufficio veterinario provinciale, in modo esclusivo e continuativo, attività affidate dall'Amministrazione provinciale alle organizzazioni predette in esecuzione dei programmi generali di risanamento approvati dalla Giunta provinciale.
(2) I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
(3) Il personale di cui al primo comma è, ai fini del concorso, dispensato dal requisito dell'età e le anzianità di servizio maturate a suo favore nelle organizzazioni di provenienza si considerano a tutti gli effetti economici come anzianità acquisite presso l'Amministrazione provinciale.