Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7. Vedi l'art. 6 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, integrato dall'art. 20 della
L.P. 28 luglio 2003, n. 12, modificato dall'art. 25 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4
, e il comma 1/bis è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18. Art. 6 (Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali intercomunali)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni o alle comunità comprensoriali, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali, fino al sessanta per cento della spesa ammessa.
(1/bis) Le comunità comprensoriali rispettivamente i comuni si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.
(2) Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.
(3) La gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali competono alla relativa comunità comprensoriale e al Comune di Bolzano per i rispettivi territori. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall'accordo sulla finanza locale.
(4) Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare le comunità comprensoriali e il Comune di Bolzano ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che il Comune di Bolzano o la relativa comunità comprensoriale si assuma le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il Comune di Bolzano o la comunità comprensoriale rimborsa alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.