(1) D'intesa con l'Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca, il servizio elabora linee generali per l'aggiornamento degli insegnanti.
(2) In accordo con altri servizi, è compito di detto servizio rilevare le necessità nel campo dell'aggiornamento e di stabilire priorità in collaborazione con gli ispettori e con le associazioni professionali degli insegnanti.
(3) Progetta, organizza e cura, anche in collaborazione con enti educativi nazionali ed esteri, l'aggiornamento, sia nei suoi aspetti generali sia in quelli professionali, per insegnanti e direttori soprattutto in aree che non sono coperte da altri enti che curano l'aggiornamento.
(4) In collaborazione con altri enti promuove ed organizza l'aggiornamento dei relatori, formatori e coordinatori dei seminari per l'aggiornamento degli insegnanti.
(5) Offre consulenza e sostegno alle scuole, alle istituzioni, agli uffici e alle associazioni che si occupano dell'aggiornamento degli insegnanti o che organizzano servizi analoghi. Offre loro, su specifica richiesta, aiuto a livello professionale, didattico ed organizzativo.
(6) Assume iniziative per una completa e sistematica formazione di base degli insegnanti come per la formazione degli insegnanti addetti a particolari funzioni. Offre la sua collaborazione anche ad altre istituzioni che perseguono i medesimi obiettivi.
(7) Una commissione costituita all'interno del servizio in cui sono rappresentati gli ispettori e le associazioni professionali degli insegnanti, accoglie e valuta le proposte di aggiornamento degli insegnanti e dei direttori, presentate dai collegi dei docenti e dai vari enti che curano l'aggiornamento.
(8) La commissione elabora ogni anno il progetto del piano provinciale di aggiornamento, nel quale, accanto alle altre proposte, include anche le iniziative progettate dall'Istituto stesso. Presenta inoltre proposte in merito all'attuazione degli interventi e al relativo affidamento. Tale progetto verrà presentato all'Intendente per la scuola in lingua tedesca.
(9) Il servizio controlla l'esecuzione di ogni iniziativa di aggiornamento e ne valuta i risultati, fermo restando le competenze degli ispettori, dei direttori e del collegio dei docenti.