Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) I dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della stessa, sono raggruppati nei seguenti tre comparti per la contrattazione collettiva e la stipulazione degli accordi sindacali:
La lettera d) è stata aggiunta dall'art. 1 del D.P.G.P. 23 luglio 1993, n. 28.
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 luglio 1994, n. 32.
(1) Il comparto dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale comprende:
(2) La composizione della delegazione dell'Amministrazione provinciale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative viene stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.
(1) Il comparto dei dipendenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata comprende i dipendenti dell'istituto medesimo.
(2) La composizione della delegazione dell'Istituto e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.
(1) Il comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo comprende i dipendenti delle aziende medesime di cui alla legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7.
(2) La composizione delle delegazioni dell'Unione delle organizzazioni turistiche (LVS) e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.
(1) Il comparto dei dipendenti delle comunità comprensoriali comprende i dipendenti delle comunità comprensoriali costituite con la legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.
(2) La composizione della delegazione delle comunità comprensoriali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6. 4)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 23 luglio 1993, n. 28.
(1) Il comparto dei dipendenti del servizio sanitario provinciale comprende i dipendenti delle Unità sanitarie locali.
(2) Nell'ambito del comparto di cui al comma 1 sono previste aree separate di contrattazione per:
(3) La composizione della delegazione del servizio sanitario provinciale, rappresentato dall'Amministrazione provinciale e dalle Unità sanitarie locali, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la contrattazione di comparto e delle aree separate è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6. Nelle delegazioni sindacali è comunque garantita la presenza delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi integrativi su base provinciale per il personale del Servizio sanitario provinciale, approvati con delibera della Giunta provinciale 21 ottobre 1991, n. 6133. È altresì garantita, nella delegazione sindacale per l'area separata di contrattazione per il personale con la qualifica di dirigente, la presenza delle confederazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge provinciale 6/90. 5)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 21 luglio 1994, n. 32.
(1) Si applicano le norme procedurali di cui alla legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.
(2) Presupposto per la stipulazione degli accordi di comparto è l'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.
(1) Per il periodo contrattuale 1988 - 1990 non si procede alla stipulazione di un accordo intercompartimentale. Gli accordi concernenti i comparti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 del presente accordo sono da sottoporre, prima della definitiva sottoscrizione, all'esame preventivo della Giunta provinciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Vedi l'art. 3 del D.P.G.P. 21 luglio 1994, n. 32:
Art. 3 (Disciplina transitoria per il periodo contrattuale 1994-1997)
(1) Per il periodo contrattuale 1994- 1997 l'accordo intercompartimentale che sarà stipulato per i comparti di contrattazione di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17, può essere esteso, in sede di contrattazione di comparto e di aree separate, in tutto o in parte al nuovo comparto. L'autorizzazione ai competenti assessori provinciali per la firma del relativo accordo di comparto è conferito con delibera della Giunta provinciale.