(1) Gli esercizi pubblici per la somministrazione di bevande restano chiusi dalle ore 00 alle ore 6. Gli esercizi per la somministrazione di pasti restano chiusi dalle ore 1 alle ore 6.
(2) Nei giorni di S. Silvestro, di martedì e di giovedi grasso l'orario di apertura può essere prorogato fino alle ore 4.
(3) Gli esercenti possono derogare all'orario di cui al comma uno nei limiti e nei modi di cui agli articoli 39 e 40 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. 2)
(4) L'orario di apertura e di chiusura osservato dagli esercenti deve essere esposto in modo ben visibile nell'area di entrata dell'esercizio pubblico.
(5) Gli esercizi pubblici debbono essere sgomberati e chiusi nei quindici minuti successivi all'avveramento dell'orario di chiusura.
(6) Gli stabilimenti di bagni lacuali o fluviali, le piscine natatorie e le rimesse di autoveicoli o vetture osservano l'orario di apertura e di chiusura annotato sulle rispettive licenze di esercizio.
(7) Negli esercizi autorizzati allo svolgimento di attività di trattenimento e di svago, la somministrazione di pasti o bevande è effettuata durante l'orario stabilito per l'attività principale.
(8) L'inosservanza delle norme del presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o amministrative all'uopo previste agli articoli 54 e 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. 2)
(9) Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.