Pubblicato nel B.U. 7 marzo 1989, n. 11.
(1) Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sia i dipendenti di ruolo che quelli non di ruolo dei servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali e di quelli gestiti direttamente dalla Provincia. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi coloro che al momento della presentazione della domanda non operino nel servizio sanitario pubblico, fatta salva l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 7 della predetta legge provinciale, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2.
(1) Per il personale delle Unità Sanitarie Locali, l'esigenza dell'espletamento di un periodo di specializzazione e/o di pratica viene valutata tramite apposito parere dal direttore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, dalla quale dipende l'interessato, su richiesta dell'interessato stesso rispettivamente su proposta del primario, per il cui reparto o servizio la specializzazione e/o pratica possono essere rilevanti. In caso di proposta da parte del primario occorre il consenso del dipendente.
(1) Per il personale della Provincia il parere viene espresso dal direttore di ripartizione, su richiesta dell'interessato.
(1) La domanda per la concessione di contributi di cui al presente regolamento deve essere redatta in carta libera e presentata all'ufficio provinciale competente per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
(2) Alla domanda va allegato il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 2 rispettivamente dell'articolo 3 del presente regolamento.
(1) La specializzazione e/o pratica può essere espletata in strutture universitarie o in altre strutture pubbliche, nonché presso istituzioni private, sia nazionali che estere.
(1) Per il personale delle Unità Sanitarie Locali il periodo di specializzazione e/o di pratica, da finanziare con il fondo, previsto dalla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, non può superare complessivamente i 4 anni per ogni richiedente, computando tutti i periodi di specializzazione e di pratica, finanziati con i contributi in oggetto.
(2) Il personale della Provincia e coloro che non operino nel servizio sanitario pubblico possono presentare domanda per ottenere contributi anche per specializzazioni e/o pratiche di durata inferiore a 2 mesi.
(1) Qualora il periodo di specializzazione e/o di pratica viene espletato a tempo definito, il computo della durata del periodo, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato proporzionalmente alle ore effettivamente espletate, considerando per tempo pieno una giornata di otto ore.
(1) L'ammontare del contributo viene determinato, tenendo conto del preventivo di spesa e non può superare la misura del trattamento di missione dei dipendenti provinciali per il corrispondente periodo. Ai fini della determinazione del contributo possono altresì essere considerate eventuali tasse d'iscrizione o di frequenza in misura pari al 50% delle somme effettivamente pagate e debitamente documentate.
(1) La liquidazione del contributo avviene a domanda del beneficiario previa dimostrazione dell'espletamento del periodo di specializzazione e/o di pratica. Ove detti periodi siano di durata superiore a 6 mesi, la liquidazione può avvenire anche in più soluzioni alla scadenza di ciascun semestre, previa presentazione di un attestato di frequenza.