LA GIUNTA PROVINCIALE delibera
di determinare le sanzioni amministrative per trasgressione delle sottoindicate norme di vincoli paesaggistici, salvo, che il fatto non venga punito più severamente da altre disposizioni legislative, come segue:
Pubblicata nel B.U. 7 luglio 1992, n. 28.
Se la violazione dei divieti soprannominati avviene nell'ambito dei parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o piani paesaggistici, si applicano le sanzioni amministrative stabilite, aumentate del 50%.
Le sanzioni sopraindicate non vengono applicate, qualora per gli stessi fatti altre disposizioni di legge prevedono sanzioni maggiori.
La propria delibera n. 4518 del 23 Luglio 1990 è revocata.