La Giunta provincialedelibera
di approvare la modifica allo statuto dell'Istituto Ladino di cultura "Micurà de Rü" come da deliberazione del consiglio d'Istituto n. 17 del 21 settembre 1990.
(1) Viene istituito, allo scopo della conservazione, della tutela e della cura della lingua, della cultura e delle caratteristiche etniche ladine l'Istituto ladino di cultura con sede nel comune di San Martino in Badia denominato "Istitut Ladin Micurà de Rü".
(1) I compiti spettanti all'istituto sono i seguenti:
(2) Per il raggiungimento di queste finalità l'istituto può avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi le stesse finalità, appoggiando eventuali misure di coordinamento.
(1) Sono organi dell'istituto:
(1) Il consiglio d'istituto è composto dai seguenti membri delle due valli ladine della Provincia di Bolzano:
(2) Il consiglio d'istituto si riunisce almeno quattro volte all'anno; su richiesta della maggioranza dei propri membri esso può venire tuttavia convocato in seduta straordinaria.
(3) Il numero legale del consiglio d'istituto è dato ove risulti presente la maggioranza dei membri.
(4) L'elezione del consiglio d'istituto si svolge nell'anno dell'elezione del consiglio comunale.
(5) Se un membro del consiglio è assente più di tre volte consecutive senza giustificazione, deve cedere il mandato al suo supplente.
(1) Il consiglio d'istituto ha le seguenti attribuzioni:
(1) Al presidente dell'istituto spetta la responsabilità per l'attuazione delle delibere del consiglio d'istituto. Egli rappresenta l'istituto davanti agli altri e presiede le sedute del consiglio d'istituto.
(2) È autorizzato all'incasso di denaro ed a rilasciare le rispettive quietanze. Il presidente è autorizzato altresì ad adottare provvedimenti urgenti che dovranno tuttavia venire ratificati dall'organo competente nella successiva seduta.
(3) Assieme al direttore stabilisce l'ordine del giorno per le sedute del consiglio d'istituto.
(1) Spetta al direttore dell'istituto la responsabilità per il lavoro scientifico dell'istituto, nonché per i compiti affidatigli dal consiglio d'istituto.
(2) In collaborazione col presidente egli provvede all'attuazione del programma stabilito dal consiglio d'istituto.
(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Esso provvede a tutte le verifiche necessarie per garantire una regolare amministrazione dell'istituto.
(2) Il collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente al consiglio d'istituto ed alla Giunta provinciale sui risultati della sua attività.
(1) L'anno finanziario dell'istituto inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Le delibere relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.
(2) Il programma annuale e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo devono essere approntati entro la fine di ottobre e il conto consuntivo, nonché la relazione finale per l'esercizio finanziario precedente entro la fine di aprile; entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta provinciale unitamente alla relazione dei revisori dei conti. 1)
(3) I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non impiegati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso rimangono a disposizione come residui e possono venire utilizzati entro i termini previsti dalla legge.
Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:
Art. 13
(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.
(1) Le entrate del bilancio dell'istituto sono costituite:
(1) Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili ad esso passati in proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.
(2) In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.