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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 2294 del 14.09.2009
Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base delle professioni sanitarie, degli operatori tecnici e del personale ausiliario in ambito sanitario- anno scolastico 2009/2010

Allegato

Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base delle professioni sanitarie, degli operatori tecnici e del personale ausiliario in ambito sanitario - anno scolastico 2009/2010

( L.P. 15.11.2002, n. 14, art. 4, comma b)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

A coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base in ambito sanitario sono concessi assegni di studio in base ai criteri di cui ai punti successivi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

 

Per ciascun anno scolastico il/la richiedente può presentare solo una domanda di assegno di studio, per la frequenza di un corso di formazione di base oppure di un corso di formazione specialistica (post-base).

 

La domanda deve essere presentata per ciascun anno di corso.

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono richiedere un assegno di studio gli/studenti/esse che:

1a) frequentano scuole o corsi in provincia di Bolzano, se

- sono cittadini/e dell´Unione Europea;

oppure

- sono cittadini/e extracomunitari/e e risiedono ininterrottamente da almeno 1 anno in provincia di Bolzano;

1b) frequentano scuole o corsi fuori provincia di Bolzano, se

- sono cittadini/e italiani/e e risiedono ininterrottamente da almeno 2 anni in provincia di Bolzano;

oppure

- sono cittadini/e di un altro stato dell´Unione Europea, che ammette cittadini/e italiani/e alle provvidenze per il diritto allo studio, e risiedono ininterrotta-mente da almeno 2 anni in provincia di Bolzano;

2) sono iscritti/e a scuole o corsi di formazione di base in ambito sanitario;

3) necessitano di sostenere a proprio carico le spese relative alla frequenza della scuola o del corso;

4) appartengono ad una famiglia il cui reddito del 2008, tenuto conto del patrimonio e delle quote esenti, non era superiore a € 29.000,00;

5) nell'anno 2009/2010, non beneficiano per lo stesso corso di altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche; in caso contrario, gli/le studente/sse possono optare per l´una o l´altra forma di assistenza. Fanno eccezione le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio dell´Unione Europea.

Nel caso di scuole o corsi frequentati all'estero, è necessario che il titolo di studio sia riconosciuto dallo Stato in cui esso é conseguito e in Italia.

Non vengono finanziati i corsi di formazione per massaggiatori, riconosciuti in Italia con il titolo di "Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici", in quanto questi profili ancora esistenti nelle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Provinciale sono ad esaurimento e non sono quindi più disponibili.

 

PERSONE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DISAGIATA

(1) Per la determinazione della condizione economica disagiata, vengono presi in considerazione il reddito ed il patrimonio dello/a studente/ssa e dei suoi genitori, anche se lo/la studente/ssa non risulta sullo stato di famiglia dei suoi genitori.

Se i genitori sono legalmente divorziati o separati, vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio dello/a studente/essa così come del genitore affidatario. Se il genitore affidatario convive con un’altra persona in una situazione di famiglia di fatto, vengono presi in considerazione anche il reddito ed il patrimonio di quest’ultima.

(2) In deroga al comma 1, il reddito ed il patrimonio dei genitori dello/a studente/ssa NON vengono presi in considerazione, se lo/la studente/ssa:

- è orfano/a di entrambi i genitori;

- è separato/a legalmente o è divorziato/a;

- ha propri/e figli/e conviventi e a carico;

- al momento della presentazione della domanda, ha svolto un’attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni e, nel predetto periodo, ha percepito un reddito lordo complessivo di almeno € 33.000,00. Non vengono presi in considerazione i periodi di disoccupazione, nonché i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre mesi.

(3) Se lo/a studente/ssa è coniugato/a, vengono presi in considerazione anche il reddito ed il patrimonio del suo coniuge.

Se lo/la studente/essa vive con un’altra persona in una situazione di famiglia di fatto ed essi hanno figli/e comuni, vengono presi in considerazione anche il reddito e il patrimonio del/la convivente.

 

I) DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per il calcolo del reddito vengono presi in considerazione:

1) il reddito, soggetto all'obbligo della dichiarazione, percepito nel 2008:

a)  il reddito di lavoro dipendente ed i redditi ad esso assimilati di cui al modello „CUD 2009  (righi 1 e 2), al modello „730-3/2009” (rigo 4) o al modello „UNICO Persone Fisiche /2009  (quadro RC, righi RC/5 e RC/9), nonchè il reddito lordo percepito all’estero nel 2008;

b)  gli altri redditi di cui al modello “730-3/2009” (rigo 6 meno righi 4 e 7) o al modello "UNICO - Persone Fisiche /2009" (quadro RN, rigo RN/1 meno rigo RN/2 e sottratto quadro RC, righi RC/5 e RC/9), nonchè il reddito lordo percepito all’estero nell’anno 2008;

2) il reddito percepito nel 2008, anche se non soggetto alla dichiarazione.

 

Non vengono presi in considerazione i seguenti introiti percepiti nell´anno 2008:

· le pensioni di guerra

· le rendite INAIL percepite per l'invalidità civile;

· le pensioni per invalidi civili e le indennità di accompagnamento percepite dall'Ufficio provinciale invalidi civili;

· l’assegno famigliare della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige;

· i contributi per l’affitto dell’Istituto per l’edilizia sociale;

· le borse di studio non tassabili concesse allo/a studente/ssa da enti pubblici;

· il reddito lordo del/dei genitore/i deceduto/i, se lo/la studente/ssa è orfano/a di uno o di entrambi i genitori;

· il reddito derivante da attività lavorativa o dall´esercizio di imprese commerciali – salvo gli utili provenienti dalla partecipazione a società – del/dei genitore/i dello/a studente/ssa iscritto/i nelle liste dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro, per un periodo ininterrotto di almeno 3 mesi immediatamente precedente alla presentazione della domanda;

· il reddito derivante da attività lavorativa o dall´esercizio di imprese commerciali – salvo gli utili provenienti dalla partecipazione a società – dello/a studente/ssa o del suo coniuge iscritto/a, per un periodo ininterrotto di almeno 3 mesi immediatamente precedente alla presentazione della domanda, nelle liste dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro; ciò vale soltanto, se trova applicazione la disposizione di cui al comma 2 o 3 del paragrafo "Persone di riferimento per la determinazione della condizione economica disagiata".

3) Altresì non vengono presi in considera-zione il reddito ed il patrimonio distrutti o danneggiati gravemente nel 2008 o nel 2009 da forza maggiore (catastrofi naturali).

4) Gli assegni di mantenimento vengono presi in considerazione solo se, nel calcolo del reddito depurato, viene considerato il reddito di uno solo dei genitori (non del/la convivente). L’importo percepito a titolo di mantenimento è assimilato al reddito di lavoro dipendente.

 

II) VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Disposizioni generali

Per la determinazione della condizione economica disagiata, viene preso in considerazione, oltre al reddito di cui al punto I), anche il patrimonio esistente al momento della presentazione della domanda. Per ogni punto di valutazione del patrimonio, i redditi vengono aumentati di Euro 470,00. Qualora si determinino frazioni di punti, si arrotonda in difetto fino a 0,5 ed in eccesso da 0,6.

Se un'azienda viene gestita in forma di societá di persone (societá semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, societá di fatto ecc.) viene considerata soltanto quella parte dell'intero patrimonio sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla societá da parte della persona interessata. (Esempio: se la partecipazione ammonta al 50%, la valutazione dell'intero patrimonio sociale di cui alle presenti modalitá ammonta a 80 punti, si calcola il 50% degli 80 punti, cioè 40 punti).

 

2. Categorie patrimoniali

Per la valutazione del patrimonio, esso viene suddiviso nelle seguenti categorie:

 

2.1Agricoltura

2.1.1Aziende agricole per la lavo-razione e per la commercializzazione del latte, nonché terreni coltivati e boschi (esclusa la frutticoltura e la viticoltura)

 

Per questo tipo di azienda, vengono applicati i seguenti criteri di valutazione: l’altitudine, l’estensione (arativo, terreni coltivati e boschi) e le unità di bestiame adulto (UBA). Non vengono valutati le malghe, i pascoli, gli orti per l’uso domestico ed i boschi con una ripresa annuale fino a 0,8 m3/ha.

Per la valutazione del patrimonio, i punti vengono desunti dalle tabelle sottoindicate e sommati. In questa operazione, si deve tenere presente che:

- i punti assegnati per l'estensione vengono diminuiti del:

20% per boschi con una ripresa annuale superiore a 0,8 m3/ha

20% per aziende situate oltre 1000 m

40% per aziende situate oltre 1200 m

80% per aziende situate oltre 1500 m

- i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti:

del 70% per aziende fino a 10 ha

del 50% per aziende fino a 15 ha

del 30% per aziende fino a 20 ha

 

ALTITUDINE

oltre         1500,1 m  =   0 p.

da 1300,1 a 1500 m =   2 p.

da 1200,1 a1300 m =   4 p.

da 1000,1 a 1200 m =   6 p.

da   800,1 a 1000 m =   8 p.

da   600,1 a   800 m = 10 p.

da       0,1 a   600 m = 12 p.

 

ESTENSIONE

da          0 a 10 ha =   0 p.

da 10,001 a 15 ha =   1 p.

da 15,001 a 20 ha =   3 p.

da 20,001 a 30 ha =   7 p.

da 30,001 a 40 ha = 14 p.

da 40,001 a 50 ha = 25 p.

da 50,001 a 60 ha = 35 p.

da 60,001 a 70 ha = 45 p.

da 70,001 a 90 ha = 55 p.

oltre             90 ha = 80 p.

 

UNITA' BESTIAME ADULTO (UBA)

da   0 a   7 UBA =   0 p.

da   8 a 14 UBA =   3 p.

da 15 a 20 UBA = 10 p.

da 21 a 25 UBA = 17 p.

da 26 a 30 UBA = 24 p.

da 31 a 35 UBA = 32 p.

da 36 a 40 UBA = 40 p.

da 41 a 45 UBA = 50 p.

da 46 a 50 UBA = 60 p.

da 51 a 55 UBA = 70 p.

oltre      55 UBA = 80 p.

 

2.1.2. Aziende frutticole e viticole

Per questo tipo di azienda vengono applicati 2 criteri di valutazione: l'alti-tudine, come dalla corrispondente tabella del punto 2.1.1. e l'estensione come dalla tabella sottoindicata. Per la valutazione del patrimonio i punteggi ottenuti dai due criteri vengono sommati. In questa operazione si deve tenere presente che:

- i punti assegnati per l'estensione vengono ridotti del:

40% per aziende situate oltre 1000 m

- i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti del:

50% per aziende fino 0,5 ha

30% per aziende fino 1    ha

 

ESTENSIONE

da 0   a      0,5 ha =    2 p.

da 0,501 a 1,0 ha =    5 p.

da 1,001 a 1,5 ha =  10 p.

da 1,501 a 2,0 ha =  17 p.

da 2,001 a 2,5 ha =  22 p.

da 2,501 a 3,0 ha =  28 p.

da 3,001 a 3,5 ha =  33 p.

da 3,501 a 4,0 ha =  40 p.

da 4,001 a 5,0 ha =  55 p.

da 5,001 a 6,0 ha =  68 p.

da 6,001 a 8,0 ha =100 p.

da 8,001 a 10  ha =115 p.

oltre     10,001 ha =130 p.

 

2.1.3 Aziende dirette in parte alla la-vorazione ed alla commercializzazione del latte ed in parte alla frutticoltura e viticoltura

Per aziende agricole consistenti in parte in aziende agricole per la lavorazione e la commercializzazione del latte ed in parte in aziende frutticole e viticole, il punteggio per l'altitudine si calcola soltanto una volta, considerando l'ubicazione del maso. I punti assegnati per l'estensione vengono calcolati separatamente per tipo di azienda e poi sommati.

 

2.1.4.Giardinerie

in proprietá con serra         50 punti

in proprietà senza serra     30 punti

 

2.1.5. Aziende per la coltivazione di verdura (inclusa la coltivazione di frutti di bosco)

Per questo tipo di azienda vengono applicati 2 criteri di valutazione: l'altitudine, come dalla tabella del punto 2.1.1.) e l'estensione come dalla tabella sottostante. Per la valutazione del patrimonio i punteggi ottenuti dai due criteri vengono sommati. In questa opera-zione si deve tener conto che:

- i punti assegnati per l'estensione vengono ridotti del:

 

60% per aziende situate oltre 1000 m

30% per aziende situate oltre   600 m

- i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti del:

70% per aziende fino 0,5 ha

40% per aziende fino 1,0 ha

 

ESTENSIONE

0        a  0,5 ha =   2 P.

da 0,501 a 1,0  ha =   4 P.

da 1,001 a 1,5  ha =   7 P.

da 1,501 a 2,0  ha = 10 P.

da 2,001 a 3,0  ha = 18 P.

da 3,001 a 4,0  ha = 29 P.

da 4,001 a 5,0  ha = 45 P.

oltre 5,001 ha = 80 P.

Se le aziende o singole parti di esse di cui alle cifre 2.1.1-2-3-4-5 sono date o gestite in affitto, il punteggio per l'estensione e per l'altitudine viene ridotto del 50%.

 

2.2. Industria alberghiera ed affitta-camere

 

2.2.1 Suddivisione dei comuni dell´Alto Adige

Ai fini della valutazione del patrimonio di questo settore il territorio della Provincia di Bolzano viene suddiviso in cinque zone: zona A, zona B, zona C,zona De zonaE:

la zona A comprende i seguenti comuni:

Badia, Valle Aurina, Lagundo, Bolzano, Bressanone, Brunico, Marebbe, Appiano, Caldaro, Castelrotto, Corvara, Lana, Merano, Rio Pusteria, Naturno, Valdaora, Parcines, Rasun-Anterselva, Renon, Campo Tures, Scena, Senales, Sesto, Ortisei, Tirolo, Dobbiaco, Selva Gardena;

la zona B comprende i seguenti comuni:

Ora, Nova Ponente, Gais, Curon, San Candido, Chienes, Laces, Laives, Malles, Marlengo, Naz/Sciaves, Racines, Sarentino, Silandro, Vipiteno, Stelvio, San Leonardo i. P., San Lorenzo, S. Cristina, Terento, Termeno, Fiè, Monguelfo, Nova Levante;

la zona C comprende i seguenti comuni:

Aldino, Brennero, Casies, Avelengo, Cornedo, Chiusa, Laion, Selva dei Molini, Nalles, Falzes, Vizze, Prato a. St., Braies, Riffiano, S. Martino i. P., Tires, Terlano, Tesimo, Cermes, Ultimo, Varna, Villandro, Funes;

la zona D comprende i seguenti comuni:

Andriano, Barbiano, Postal, Velturno, Campo di Trens, Castelbello/Ciardes, Caines, Cortaccia, Luson, Martello, Montagna, Moso i. P., Egna, Villabassa, Rodengo, Salorno, S. Martino in Badia, Trodena, Vandoies, La Valle;

la zona E comprende i seguenti comuni:

Anterivo, Bronzolo, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, S. Genesio, Cortina all'Adige, Lasa, Lauregno, Magrè, Meltina, Perca, Vadena, Plaus, Predoi, Proves, Sluderno, S. Pancrazio, Tubre, Senale/S. Felice, Verano, Ponte Gardena;

I punti di cui al successivo punto 2.2.3 si applicano per le aziende situate nella zona A. Per le aziende che si trovano in altre zone, i punti vengono ridotti come segue:

del 20 % per le aziende nella zona B;

del 40 % per le aziende nella zona C;

del 60 % per le aziende nella zona D;

del 80 % per le aziende nella zona E.

2.2.2Classificazione delle aziende

Ai fini della valutazione del patrimonio le aziende di questo settore vengono classificate come segue:

a) ristoranti - bar - ristori di campagna - rifugi;

b) aziende alberghiere a 4 o 5 stelle;

c) aziende alberghiere a 3 stelle;

d) aziende alberghiere a 1 o 2 stelle;

e) attivitá di affittacamere, ostelli;

f) residence.

 

2.2.3 Valutazione

Per la categoria ristorante - bar – ristoro di campagna - rifugio i punti sottoindicati vengono assegnati indipendentemente dalle dimensioni e dalla resa produttiva dell'azienda.

Per le rimanenti categorie il punteggio dipende dal numero dei posti letto.

Se il patrimonio aziendale é affittato da terzi, il punteggio viene ridotto del 50% per la parte gestita in affitto.

Ristorante

in proprietá 30 punti

in affitto      15 punti

 

Bar

in proprietá 30 punti

in affitto      15 punti

 

Bar e ristorante

in proprietá 40 punti

in affitto      20 punti

 

Osteria di campagna /Ristoro di campagna/ chiosco

in proprietá 16 punti

in affitto         8 punti

 

Rifugio

in proprietá 12 punti

in affitto        6 punti

 

Aziende alberghiere con 4 o 5 stelle

da   1 a 40 letti =  50 punti

da 41 a 50 letti =  60 punti

da 51 a 60 letti =  70 punti

da 61 a 70 letti =  80 punti

da 71 a 80 letti =  90 punti

da 81 a 90 letti =100 punti

oltre      90 letti =110 punti

 

Aziende alberghiere con 3 stelle

da   1 a 30 letti =  30 punti

da 31 a 40 letti =  40 punti

da 41 a 50 letti =  50 punti

da 51 a 60 letti =  60 punti

da 61 a 70 letti =  70 punti

da 71 a 80 letti =  80 punti

oltre      80 letti =100 punti

 

Aziende alberghiere con 1 o 2 stelle

da   1 a 10 letti =  15 punti

da 11 a 20 letti =  20 punti

da 21 a 30 letti =  25 punti

da 31 a 40 letti =  30 punti

da 41 a 50 letti =  40 punti

da 51 a 60 letti =  50 punti

da 61 a 70 letti =  60 punti

da 71 a 80 letti =  70 punti

oltre      80 letti =  80 punti

 

Aziende di affittacameree ostelli

da   1 a   3 letti =   4 punti

da   4 a   6 letti =   8 punti

da   7 a 10 letti = 11 punti

da 11 a 20 letti = 15 punti

oltre      20 letti = 20 punti

 

Per ogni singolo residence

da  1 a   2 letti =   5 punti

da  3 a   5 letti = 10 punti

da  6 a 10 letti = 15 punti

oltre     10 letti = 20 punti

 

2.3Aziende commerciali, industriali ed artigianali, liberi professionisti, rappre-sentanti di commercio, agenti, ecc.

Per la valutazione del patrimonio di questa categoria viene preso in considerazione il numero dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attivitá.

Se i locali sono affittati da terzi, il punteggio viene ridotto del 50% per la parte gestita in affitto.

1 locale        =  7 punti

2 locali         = 11 punti

3 locali         = 15 punti

4 locali         = 20 punti

5 locali         = 27 punti

6 locali         = 34 punti

7 locali         = 42 punti

8 locali         = 50 punti

9 locali         = 60 punti

oltre 9 locali = 65 punti

 

2.4. Unità immobiliari, esclusi i locali di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3

a) unità immobiliari per uso abitazione (appartamenti)

 

cat. A1, A8, A9     = 15 punti

cat. A7, A10          = 10 punti

cat. A2, A3          =   6 punti

cat. A4, A5, A6, A11     =   3 punti

 

b) negozi, magazzini, garage, ecc.

 

cat. C1, da D1 a D9     =   7 punti

cat. da C2 a C5     =   4 punti

cat. C6, C7          =   2 punti

 

La prima unitá immobiliare indicata unitamente al corrispondente garage non viene valutata, se viene abitata o utilizzata dai genitori o dal richiedente stesso come prima abitazione, purchè non si tratti di immobili di lusso delle categorie A1, A8 e A9. Il punteggio per i fabbricati locati o affittati a terzi viene ridotto del 50%. Ciò vale anche per gli appartamenti e per i garage utilizzati come abitazione o garage principale dai parenti del richiedente entro il 2° grado, anche senza un contratto di locazione scritto.

 

I locali già valutati ai precedenti punti 2.2 e 2.3 non vengono valutati al punto 2.4.

 

2.5 Patrimonio finanziario

 

Va indicato l’ammontare del patrimonio finanziario - depositi bancari, titoli di stato, partecipazioni azionarie e simili – alla data del 31/08/2009. Questo importo, dedotto un importo di franchigia di complessivi €31.500,00 (operazione riservata all’ufficio), viene valutato nella misura del 5 per cento.

 

III) QUOTE ESENTI

Dal reddito lordo calcolato nel modo indicato nei precedenti punti I e II vengono detratte le seguenti quote esenti (operazione riservata all´Ufficio):

 

1. lavoro dipendente:

il 30 % del reddito da lavoro dipendente e del reddito ad esso equiparato. Questa quota esente si applica anche agli importi che non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, ma che sono equiparati al reddito di lavoro dipendente (pensioni, importi corrisposti a titolo di mantenimento, rendite vitalizie, ecc.)

 

3. il reddito del/la studente/ssa fino ad un massimo di € 5.000,00;

 

4. 2.000,00 euro per:

per il coniuge/convivente, indipendentemente dal suo reddito;

oppure

per il/la richiedente, i cui genitori sono non coniugati, separati legalmente o divorziati

oppure

per il/la richiedente orfano di uno o entrambi i genitori

oppure

per il/la richiedente non coniugato/a, separato/a legalmente o divorziato/a con figli propri a carico;

6. per altre persone a carico della famiglia:

- Euro 2.000,00 per la 1^ persona

- Euro 3.000,00 per la 2^ persona

- Euro 4.000,00 per la 3^ persona

- Euro 7.000,00 per ogni ulteriore

persona

 

Sono considerate persone a carico, purché risultino dallo stato di famiglia dei genitori del/la studente/ssa o del/la studente/ssa stesso/a:

- gli/le alunni/e, gli/le studenti/esse, i familiari che svolgono un tirocinio non retribuito ed i/le minorenni a carico delle persone di cui vengono presi  in considerazione il reddito e il patrimonio;

- i/le disoccupati/e, se iscritti/e per un periodo ininterrotto di almeno 3 mesi immediatamente precedente alla presentazione della domanda nelle liste dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro;

- persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale di almeno 74% o con un´invalidità di Ia o IIa categoria a carico delle persone di cui vengono presi in considerazione il reddito e il patrimonio;

- i nonni del/la studente/ssa purchè abbiano compiuto il 70° anno di età;

- lo/la studente/ssa richiedente, anche se non risulta dallo stato di famiglia dei suoi genitori.

5.     per persone portatrici di handicap:

Euro 2.500,00 per ogni persona con una minorazione fisica, psichica o sensoriale documentabile di almeno il 74%, o con un'invaliditá attestabile di Ia o IIa categoria. La persona deve risultare dallo stato di famiglia dei genitori del/la studente/ssa o del/la studente/ssa stesso/a.

6.     per alunni/ studenti che alloggiano fuori famiglia per motivi di studio:

Euro 3.000,00 per il primo alunno/ studente (compreso il/la richiedente)

Euro 6.000,00 per il secondo alunno/ studente

Euro 9.000,00 per ogni ulteriore alunno/ studente

 

IV) MODULO DI DOMANDA

Per ottenere l'assegno di studio gli/le interessati/e devono presentare all´Ufficio formazione del personale sanitario apposita domanda in carta libera.

Il modulo deve essere compilato accuratamente dal/la studente/ssa maggiorenne oppure dalla madre o dal padre, se minorenne.

La domanda deve essere firmata in presenza di un/a impiegato/a dell’Ufficio provinciale competente. Nel caso in cui la domanda venga presentata o spedita tramite posta già firmata, deve essere allegata una fotocopia della carta d’identità del/la richiedente. Ciò vale anche nei casi in cui la documentazione venga spedita tramite fax.

Dalla domanda devono risultare i requisiti, nonché le indicazioni relative al reddito ed al patrimonio di cui al punto II).

La domanda deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

·  dichiarazione che lo/la studente/ssa nell´anno 2009/2010, non beneficia per lo stesso corso di altre prestazioni finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche;

·  il grado di parentela e la professione di tutte le persone comprese nello stato di famiglia dei genitori dello/a studente/ssa nonchè l'eventuale grado di minorazione o di invalidità;

·  se ricorre il caso, che i genitori del/la studente/ssa o il/la studente/ssa stesso/a, siano giudizialmente separati o divorziati o non coniugati con prole. Dalla dichiarazione deve risultare anche l'importo che il/la studente/ssa e il genitore affidatario hanno percepito nell'anno 2008 per il mantenimento;

·  se ricorre il caso che uno o entrambi i genitori o sorelle/fratelli del/la studente/ssa sono iscritti per un periodo ininterrotto di almeno 3 mesi immediatamente precedente alla presentazione nella lista dei disoccupati presso il competente Ufficio del lavoro;

·  quali persone a carico della famiglia sono costrette a risiedere fuori famiglia per motivi di studio (nome, cognome e luogo di studio).

 
 

V) DOCUMENTI DA ALLEGARE

a) Dichiarazione dei redditi

Una copia o fotocopia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2009 (modello CUD 2009, modulo redditi da pensione, mod. 730/2009, oppure modulo UNICO – Persone Fisiche/2009) dai genitori del/la studente/ssa e dal/la studente/ssa stesso/a.

Gli errori materiali provenienti dalla trascrizione degli importi dalla dichiarazione dei redditi negli appositi spazi della domanda, possono essere corretti d´ufficio, senza che il/la richiedente venga escluso/a dalla concessione dell´assegno di studio.

 

b) Descrizione del corso

Descrizione dettagliata del corso frequentato con indicazione di durata, materie, destinatari, finalità del corso.

 

c) Certificato di iscrizione

Certificato di iscrizione al corso rilasciato dalla scuola.

 

Qualora la domanda non sia stata compilata correttamente o sia incompleta, ai sensi della L.P. n. 17/93 è concesso un termine di 15 gg. a partire dal ricevimento della corrispondente richiesta dell´Ufficio, per regolarizzare, rettificare o integrare la domanda.

 

VI) AMMONTARE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

(1) L'ammontare degli assegni di studio viene determinato, in considerazione del reddito depurato di cui ai punti I) e II), nel modo seguente:
 

assegno di studio

reddito depurato

€ 5.700,00

da € 0 a € 650,00

€ 5.490,00

da € 650,01 a € 2.100,00

€ 5.070,00

da € 2.100,01 a € 3.100,00

€ 4.660,00

da € 3.100,01 a € 4.350,00

€ 4.140,00

da € 4.350,01 a € 5.800,00

€ 3.730,00

da € 5.800,01 a € 8.100,00

€ 3.310,00

da € 8.100,01 a € 9.800,00

€ 2.900,00

da € 9.800,01 a € 11.900,00

€ 2.460,00

da € 11.900,01 a € 14.000,00

€ 2.020,00

da € 14.000,01 a € 16.700,00

€ 1.700,00

da € 16.700,01 a € 20.000,00

€ 1.270,00

da € 20.000,01 a € 29.000,00

(2) Per gli/le studenti/esse con figli/e a proprio carico che, nel 2008, hanno percepito un reddito depurato non superiore ad € 650,00, l’ammontare massimo delle borse di studio di cui al comma 1 viene elevato ad €6.800,00.

(3) Per gli/le studenti/esse che risiedono entro 30 km. dalla sede del corso, l´importo dell´assegno di studio non può superare l´importo delle tasse di iscrizione e frequenza.

(4) Nel caso in cui l'Ufficio competente per la trattazione delle domande di assegno di studio necessiti di un parere tecnico-scientifico relativo ad una domanda pervenuta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione per la formazione continua, di cui all´articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

 

VII)TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate entro i seguenti termini, pena l'esclusione dal presente bando di concorso:

· per i corsi che hanno inizio tra il 01.08.2009 e il 31.12.2009: entro 40 gg. dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige delle presenti modalitá

· per i corsi che hanno inizio tra il 01.01.2010 e il 31.07.2010: entro il 4maggio 2010.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata fará fede la data del timbro postale dell'ufficio postale accettante.

 

VIII) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE

DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

La Giunta Provinciale delibera la concessione degli assegni di studio, che verranno liquidati agli studenti o per essi ai loro legali rappresentanti.

La liquidazione dell'assegno di studio é subordinata alla regolare frequenza della scuola o del corso per cui l'assegno é stato concesso. Qualora lo/a studente/ssa non superi il periodo di prova o si ritiri dalla scuola o dal corso, l'assegno di studio giá concesso viene revocato in tutto o in parte, secondo l'effettivo periodo di frequenza.

Per i titoli di studio per i quali il riconoscimento in base alle vigenti disposizioni in materia o la dichiarazione di equipollenza ( D.P.R. n. 197/80 art. 6 e L.P. n. 7/2002 art. 74) non sono certi, la liquidazione dell´assegno di studio avverrà solo in seguito a presentazione dell'avvenuto riconoscimento, rilasciato dal Ministero della salute o della dichiarazione di equipollenza rilasciata dal competente Assessore della Provincia Autonoma di Bolzano.

 

IX) ANTICIPI

Su richiesta dell´interessato è possibile la concessione di anticipi sull’assegno di studio. Detto anticipo è concesso solo per la frequenza di corsi della durata minima complessiva di 24 mesi e per un importo massimo non superiore al 40% dell'assegno di studio.

Sono esclusi dalla concessione dell'anticipo coloro per i quali la concessione dell'assegno è subordinata nel presente bando al riconoscimento del titolo di studio.

L'anticipo deve essere restituito all'Amministrazione Provinciale, nel caso in cui lo/a studente/ssa non abbia frequentato almeno la metà dell'anno di corso, per il quale ha presentato domanda.

 

X) CONTROLLI A CAMPIONE

(1)     Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge Provinciale n. 17/93, con successive modifiche, l’Amministrazione Provinciale esegue, per almeno il 6 % delle domande, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(2)     Le domande da controllare sono individuate mediante sorteggio e scelte da una commissione interna, costituita dalla Direttrice dell´Ufficio formazione personale sanitario e da due collaboratori/trici amministrativi/e. La commissione determina quali sono le dichiarazioni da controllare, le modalità di controllo ed i documenti che i/le richiedenti interessati/e devono inoltrare.

(3)     Se dai controlli emerge solo una piccola divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, l'assegno di studio viene ridotto sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante al/alla beneficiario/a deve essere restituita all’Amministrazione Provinciale.

(4)     Se, in altri casi, dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la beneficiario/a decade dall'assegno di studio conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Sono da restituire in aggiunta gli interessi legali all’Amministrazione Provinciale. Ai sensi dell’art. 2 bis della L.P. n. 17/93, e successive modifiche, egli/ella viene escluso/a dall'assegnazione e non può fruire di assegni di studio per il seguente periodo:

- fino a 2 anni, per gli assegni di studio indebitamente percepiti fino ad un importo pari o inferiore ad Euro 5.000,00;

- fino a 3 anni, per gli assegni studio, indebitamente percepiti di importo compreso tra Euro 5.000,01 e Euro 10.000,00.

Tali periodi decorrono dalla data, nella quale è stata commessa l’ultima azione o omissione che ha costituito il presupposto per la concessione dell'assegno di studio indebitamente percepito.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActiona) Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 15 giugno 2016, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 21 settembre 2016, n. 19
ActionActionArt. 1 (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 213/2015)
ActionActionArt. 2  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 298/2015)
ActionActionArt. 3  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 122/2016)
ActionActionArt. 4  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 55/2016)
ActionActionArt. 5  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano n. 61/2016)
ActionActionArt. 6  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 190/2016)
ActionActionArt. 7  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 165/2016)
ActionActionArt. 8  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 82/2014)
ActionActionArt. 9  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 83/2014)
ActionActionArt. 10  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 84/2014)
ActionActionArt. 11  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 116/2015)
ActionActionArt. 12  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 117/2015)
ActionActionArt. 13  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 728/2016)
ActionActionArt. 14  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 779/2016)
ActionActionArt. 15  (Debito fuori bilancio di cui all’ordinanza del Tribunale di Bolzano dd. 17.3.2016)
ActionActionArt. 16  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 131/2016)
ActionActionArt. 17  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 83/2016)
ActionActionArt. 18  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 827/2015)
ActionActionArt. 19  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 732/2016)
ActionActionArt. 20  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 214/2016)
ActionActionArt. 21  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 199/2016)
ActionActionArt. 22  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 160/2016)
ActionActionArt. 23  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12892/2016)
ActionActionArt. 24  (Legittimità)
ActionActionArt. 25  (Entrata in vigore)
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2016, n. 22
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2016, n. 24
ActionActionf) Legge provinciale 7 aprile 2017, n. 2
ActionActiong) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
ActionActionh) Legge provinciale 1 agosto 2018, n. 13
ActionActioni) Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 7
ActionActionj) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 14
ActionActionk) Legge provinciale 16 giugno 2020, n. 5
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2018, n. 16
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2019, n. 5
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2019, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 1
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
ActionActionq) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 34
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionOggetto della legge e norme generali
ActionActionConcorsi di assunzione
ActionActionTrasferimenti
ActionActionAssunzioni di speciali categorie di personale
ActionActionIncarichi e supplenze
ActionActionArt. 33 (Incarichi)
ActionActionArt. 34 (Supplenze)
ActionActionArt. 35 (Conferimento di incarichi e supplenze)
ActionActionArt. 36   
ActionActionNorme particolari di attuazione del
ActionActionNorme transitorie
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionAction Art. 1 (Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici)
ActionAction Art. 2 (Medico igienista distrettuale)
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4 (Assistenza odontoiatrica)
ActionAction Art. 5 (Collaborazione tra Comuni e Unità Sanitarie Locali)
ActionAction Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa)
ActionAction Art. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionNorme generali per lo svolgimento dei concorsi
ActionActionProcedure concorsuali
ActionActionGraduatoria - nomina - decadenza
ActionAction Art. 20 (Graduatoria)
ActionAction Art. 21 (Conferimento dei posti)
ActionAction Art. 22 (Adempimenti dei vincitori)
ActionActionRapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato
ActionAction Art. 23 (Assunzione a tempo determinato)
ActionAction Art. 24 (Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio per studenti o neolaureati)
ActionActionDisposizioni sull'accesso all'impiego
ActionActionNorme generali per la valutazione dei titoli
ActionActionNorme transitorie
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActionArt 1 (Assunzioni a tempo determinato)
ActionActionArt. 2 (Entrata in vigore)
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2  (Segreteria generale)
ActionActionArt. 3 (Direzione generale)
ActionActionArt. 4 (Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio)
ActionActionArt. 5 (Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro)
ActionActionArt. 7 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni)
ActionActionArt. 8 (Modifica del , recante “Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Abrogazione)
ActionActionArt. 10 (Entrata in vigore)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionArt. 1 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio)
ActionActionArt. 2 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Ripartizione Beni culturali)
ActionActionArt. 3 (Iscrizione nella sezione C dell’albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti – prima applicazione)
ActionActionArt. 4 (Modifiche al regolamento sul conferimento di incarichi speciali)
ActionActionArt. 5 (Entrata in vigore)
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)
ActionActionArt. 4 (Uffici e sedi periferiche)
ActionActionArt. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)
ActionActionArt. 6 (Programmazioni annuali)
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Aggiornamento del personale)
ActionActionArt. 10 (Disposizioni finali)
ActionActionArt. 11   
ActionActionRuolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)  
ActionActionArt. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
ActionActionArt. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
ActionAction[Art. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
ActionActionArt. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
ActionActionArt. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 8 (Disapplicazione di norme)
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionArt. 1 (Passaggio servizi e personale)
ActionActionArt. 2 (Inquadramento del personale)
ActionActionArt. 3 (Buonuscita)
ActionActionArt. 4 (Lavoro straordinario e congedo ordinario)
ActionActionArt. 5 (Alloggio di servizio)
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
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ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionA A -Alienazione dei beni patrimoniali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
ActionActionB Amministrazione del patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8
ActionActionArt. 1 (Attività industriale)
ActionActionArt. 2 (Imprese industriali)
ActionActionArt. 3 (Registro delle imprese)
ActionActionArt. 4 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 5   
ActionActionb) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
ActionActiond) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 6
ActionActione) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 8
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
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ActionAction17/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1979, n. 24
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