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In vigore al: 31/10/2020

Delibera N. 1060 del 14.04.2009
Revoca della deliberazione della Giunta n. 797 del 16 marzo 2009 ed ulteriore modifica della propria deliberazione n. 4712 del 28 dicembre 2007, contenente i criteri di applicazione della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, concernente “interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti" in relazione al riconoscimento dello stato di non autosufficienza

Allegato

Criteri di applicazione della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, concernente „interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”  in relazione al riconoscimento dello stato di non autosufficienza

 

Capo I

Criteri di riconoscimento dello stato di non autosufficienza e di inquadramento ai livelli del fabbisogno di assistenza

 

Articolo 1

Criteri generali

1. Negli articoli seguenti sono riportati i criteri applicativi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, concernente “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti” - di seguito denominata “Legge sull’assistenza ai non autosufficienti”  - per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

 

Articolo 2

Forme di assistenza

1. L’assistenza può assumere le seguenti forme:

a) Accompagnamento, nel caso in cui la persona non autosufficiente necessiti, a causa di limitazioni fisiche, sensoriali o psico-cognitive, della presenza fisica di un accompagnatore;

b) Istruzioni per lo svolgimento di determinate attività, nel caso in cui la persona che assiste debba fornire indicazioni, non solo sollecitando un’azione, ma guidandola e spronando la persona assistita ad eseguirla;

c) Sorveglianza e controllo nello svolgimento di determinate attività, in modo che le azioni quotidiane possano essere eseguite dalla stessa persona assistita, in modo adeguato e nel rispetto dei criteri di sicurezza;

d) Aiuto o sostegno nello svolgimento di determinate attività, conservando e stimolando le capacità residue della persona assistita, e di aiutarla a recuperare capacità perdute; nell’aiuto rientra anche l’istruzione della persona non autosufficiente nell’uso corretto degli ausili tecnici;

 

e) Assolvimento parziale o totale di determinate attività, nel senso che la persona che assiste si sostituisce del tutto o in parte alla persona assistita nell’esecuzione di determinate azioni quotidiane che la persona non autosufficiente non è in grado di svolgere.

 

Articolo 3

Le attività della vita quotidiana

2. Le attività della vita quotidiana rilevanti ai fini della valutazione del fabbisogno d’assistenza di cui alla Legge di non autosufficienza , sono le seguenti:

b) settore dell’alimentazione:

-assunzione di un pasto principale,

-spuntino,

-assunzione di liquidi,

-preparazione e somministrazione di alimentazione enterale,

-somministrazione di medicinali;

c) settore dell’igiene personale:

-igiene del corpo, doccia, bagno,

-igiene intima del corpo,

-cura dei denti e igiene orale,

-pettinatura,

-cura del viso,

-cura del corpo, frizione, incrematura, cura delle unghie,

-profilassi antipolmonite e – trombosi,

-controllo dei parametri vitali;

d) settore funzioni escretorie:

-minzione ed evacuazione,

-cambio e smaltimento degli assorbenti, compresa l’igiene intima,

-cambio e smaltimento dei pannoloni a persone con incontinenza urinaria e fecale, compresa l’igiene intima collegata,

-assistenza alla persona stomatizzata (uro- e colostomia);

e) settore della mobilità:

-alzarsi, coricarsi,

-vestirsi e svestirsi completamente,

-vestire e svestire il busto o gli arti inferiori,

-deambulazione o mobilità per svolgere un’attivitá,

-trasferimento (p.e. dal letto alla sedia/carrozzella)

-posizionamento

-lasciare e raggiungere l’abitazione,

-esercizi di mantenimento e movimento;

f) settore della vita psico-sociale

-sorveglianza continua o interventi,

-comunicazione e rapporti sociali,

-occupazione e gestione della giornata;

g) settore dell’economia domestica:

-fare la spesa,

-cucinare e preparare i pasti,

-pulizia dell’abitazione,

-lavaggio delle stoviglie,

-cambio e lavaggio di indumenti e della biancheria,

-riscaldamento dell’abitazione,

-disbrigo di commissioni.

 

Articolo 4

Criteri e modalità d’accertamento dello stato di non autosufficienza

1. Il fabbisogno d’assistenza sussiste in presenza dei seguenti requisiti:

a) almeno una diagnosi di malattia/disabilità che comporti una non autosufficienza rilevante;

b) una limitazione funzionale che ne deriva in almeno uno dei settori da a) a e) indicati all’art. 2 della legge di non autosufficienza;

c) il deficit funzionale deve essere rilevante e permanente.
2. La sussistenza dei requisiti base sopra indicati va attestata con un certificato rilasciato dal medico di medicina generale competente, di data non oltre i tre mesi. Qualora il certificato medico non attesti la presenza delle circostanze di cui alle lettere da a) a c), l’unità di valutazione si mette in contatto col medico di base competente e adotta, d’intesa col medesimo, una decisione condivisa sulla procedura da adottare, ivi compresa la possibilità di respingere la richiesta di esame.
3. Per definire il livello assistenziale necessario al richiedente, prima di concordare la visita a domicilio l’unità di valutazione richiede informazioni integrative agli operatori dei servizi sociali e sanitari.
4. La diagnosi rilevante ai fini della non autosufficienza deve comprendere anche delle limitazioni funzionali non compensabili con gli ausili tecnici forniti dal servizio sanitario, e che costringano la persona interessata ad avvalersi dell’aiuto di terzi per svolgere le proprie attività quotidiane. Tali limitazioni funzionali devono sussistere in almeno uno dei seguenti ambiti:
a) apparato muscolo-scheletrico e locomotorio
b) organi interni
c) organi sensoriali
d) sistema nervoso centrale
e) capacità psiche e capacità cognitive
5. Un bisogno permanente di aiuto sussiste nei casi in cui le condizioni della persona interessata, per effetto delle limitazioni funzionali, perdurano da piú di sei mesi o è prevedibile che perdurino per piú di sei mesi.
6. Un fabbisogno d’aiuto regolare da parte di terzi sussiste quando tale aiuto va fornito almeno una volta al giorno/alla settimana/al mese.

7. Lo stato di non autosufficienza s’intende rilevante se il bisogno d’aiuto ammonta, in media settimanale, a più di due ore giornaliere d’assistenza di base, escluso l’aiuto nei i lavori domestici.

8. Il bisogno d’aiuto nelle attività della vita quotidiana è rilevato in unità di tempo (ore e minuti). È riconosciuto come fabbisogno d’assistenza il tempo nel quale la persona che assiste non può svolgere contemporaneamente altre attività.
9. Il fabbisogno d’aiuto per ciascuna attività è riconosciuto all’interno di una fascia temporale predefinita. Qualora l’assistenza realmente prestata sia inferiore al livello minimo di tale fascia, il fabbisogno d’assistenza non è riconosciuto. Qualora venga superato il livello massimo della fascia predefinita, viene comunque riconosciuto il livello massimo.

10. Nella gestione delle attività domestiche viene riconosciuto un bisogno d’aiuto - per un massimo di 210 minuti a settimana - solo se nei 5 ambiti dell’assistenza di base si accerta un fabbisogno d’assistenza di almeno 420 minuti a settimana.

 

Articolo 5

Livelli assistenziali

1. Per l’assegnazione delle prestazioni previste dalla Legge sull’assistenza alle persone non autosufficienti, i richiedenti sono inquadrati, con apposita scheda di rilevamento, in quattro possibili livelli assistenziali, e precisamente:
1° livello assistenziale quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo d’assistenza oltre 60 fino a 120 ore mensili;
2° livello assistenziale quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo d’assistenza oltre 120 fino a 180 ore mensili;
3° livello assistenziale quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo d’assistenza oltre 180 fino a 240 ore mensili;

4° livello assistenziale quando è riconosciuto un fabbisogno complessivo d’assistenza superiore a 240 ore mensili.

2. Nei bambini, il fabbisogno d’assistenza si rileva confrontando l’interessato con un bambino sano di pari età. Per i bambini malati o disabili va considerato il fabbisogno d’assistenza aggiuntivo nell’igiene personale, nell’alimentazione, nella mobilità o nelle cure specifiche da prestare.

 

Articolo 6

Raccomandazioni e consulenza individuale all’orientamento per l’organizzazione dell’assistenza nel contesto familiare

1. L’unità di valutazione è tenuta a fornire alle persone non autosufficienti e ai loro familiari consigli e raccomandazioni specifiche a seconda del fabbisogno d’assistenza accertato e devono servire a:
a) garantire un’assistenza qualificata;
b) stabilizzare o migliorare la situazione di vita;
c) favorire il ricorso ai servizi sociosanitari e, per quanto possibile, alla riabilitazione;
d) prevenire l’emarginazione e reintegrare la persona interessata nel proprio contesto sociale;
e) fare in modo che l’assegno di cura venga utilizzato in modo pertinente ed efficace;
f) garantire la qualità di vita dei familiari e degli operatori che prestano assistenza.
 

Articolo 7

Prescrizione dei buoni servizio

1. La prescrizione di buoni servizio e la contestuale riduzione dell’importo dell’assegno di cura in base all’art. 7 della Legge per l’assistenza ai non autosufficienti è prevista solo nei casi in cui, nonostante ripetuti tentativi di persuasione, si accerta il perdurare di un’assistenza inadeguata o rischiosa, o un impiego delle prestazioni economiche erogate non rispondente alle reali necessità della persona non autosufficiente.

2. In particolare, i buoni servizio possono essere prescritti nelle seguenti fattispecie:
- assistiti soli e privi di persone di riferimento,
- scarsa garanzia di una assistenza adeguata,
- conflitti nell’organizzazione dell’assistenza,
- necessità di sgravare familiari oberati dal peso dell’assistenza,
- sospetto di possibile coercizione o violenza,
- svolgimento carente dei lavori domestici.
3. I buoni servizio sono limitati al servizio di aiuto domiciliare nonchè alle persone non autosufficienti del 2°, 3° e 4° livello.

4. I buoni servizio sono rilasciati per la durata di un mese, e la loro prescrizione vale fino a disdetta o modifica in sede di reinquadramento o decisione della commissione d’appello.

5. I buoni servizio possono essere emessi o modificati anche su richiesta motivata della persona non autosufficiente o del suo legale rappresentate. Possono essere modificati anche in sede di controllo.

 

Capo II

Modalità per il riconoscimento della non autosufficienza

 

Articolo 8

La richiesta per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e di liquidazione dell’assegno di cura

1. La domanda di accertamento può essere presentata non appena sussiste il possesso di tutti i requisiti di legge e si ritiene che sussista uno stato di non autosufficienza rilevante.

2. L’eventuale domanda incompleta va completata dal richiedente. Qualora la richiesta di completamento dei dati mancanti non sia soddisfatta entro 30 giorni solari dalla richiesta, la domanda viene archiviata. L’eventuale archiviazione o reiezione di una domanda di accertamento viene comunicata per iscritto al richiedente e al patronato, entro 30 giorni solari dal momento dell’archiviazione o della reiezione.

3. Una nuova domanda può essere presentata non prima di sei mesi dall’ultimo accertamento, tranne in casi documentati di peggioramento imprevisto, improvviso e rilevante delle condizioni generali della persona, e a condizione che questa circostanza sia espressamente comprovata da un nuovo certificato medico.

 

Articolo 9

Definizioni

1. Si considera “curante principale” la persona che provvede piú di ogni altra ad assistere la persona non autosufficiente. “Persone di riferimento” sono tutti coloro che stanno  a stretto contatto con la persona non autosufficiente, come ad esempio familiari, amici o vicini di casa. Le “persone assistenti” sono tutti coloro che collaborano alla cura e all’assistenza della persona non autosufficiente. I “familiari curanti” sono i parenti che prestano assistenza e che, insieme, costituiscono la “rete” assistenziale familiare. Gli “operatori dell’assistenza” sono tutti coloro che assistono la persona non autosufficiente in virtú di una specifica formazione.

 

Articolo 10

Inquadramento in ambito domestico

1. L’accertamento individuale del fabbisogno d’assistenza si svolge, di regola, con una visita a domicilio alla persona da assistere presso la sua dimora abituale anche se in una struttura residenziale.

2. A tale scopo, si chiede alla persona non autosufficiente – e/o la persona di riferimento e/o al curante principale - di quantificare in ore il fabbisogno d’aiuto da parte di terzi per svolgere le proprie attività quotidiane. L’unità di valutazione compara quindi i valori indicati con la propria valutazione del fabbisogno d’aiuto, tenendo conto del contesto generale in cui vive  la persona da assistere.

3. L’unità di valutazione deve gestire il colloquio con la persona da valutare e la persona di riferimento o curante principale in modo tale da infondere ai propri interlocutori un senso di fiducia e di apertura.

4. Per valutare con maggiore precisione il fabbisogno d’assistenza, e per fornire successivamente consigli e raccomandazioni piú mirati per il caso specifico, va considerato anche il contesto in cui la persona è assistita.

5. La visita a domicilio finalizzata alla valutazione va effettuata, previo appuntamento con la persona di riferimento o con la stessa persona interessata, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta. Qualora ci sia una lista d’attesa, la priorità assoluta è concessa alle domande presentate per pazienti in stato terminale.

6. In caso di ricovero ospedaliero l’inqua-dramento è effettuato al termine del ricovero e dell’eventuale ricovero successivo ai fini del recupero funzionale, eccezione fatta per i pazienti terminali. È comunque fatto salvo il principio l’assegno di cura spetta con decorrenza dalla data in cui sono presenti tutti i requisiti di legge.

7. L’inquadramento effettuato a persone suscettibili di recupero funzionale è ripetuto alla scadenza di cinque anni.

8. La visita a domicilio è concordata o annunciata. Se il richiedente, il suo legale rappresentante o un familiare curante rifiutano senza giustificato motivo di ricevere la visita a domicilio necessaria alla valutazione, la domanda viene archiviata, e di tale circostanza va informato il distretto sociosanitario.

9. Entro 30 giorni solari dalla visita di accertamento, viene comunicato per iscritto alla persona richiedente o al suo legale rappresentante l’esito dell’accertamento con indicazione del livello di assistenza rilevato, e con aggiunta di eventuali consigli, raccomandazioni o prescrizioni.

10. L’accertamento dello stato di non autosufficienza va ripetuto ad intervalli congrui, soprattutto quando la persona interessata è minorenne.

11. Ai fini dell’inquadramento di pazienti terminali, assistiti a domicilio, gli stati tumorali con metastasi sono attestati dal medico curante; dall’attestato deve risultare se si tratti di fase terminale o di fase pre-terminale (probabilità di vita da 90 a 120 giorni). L’aggravamento dello stato tumorale dev’essere documentato da un nuovo certificato medico, quindi consegnato all’unità di valutazione e comporta una nuova valutazione del fabbisogno di assistenza. In tal caso si può prescindere dalla visita domiciliare. Le conseguenze risultanti dalla nuova valutazione hanno effetto dal mese successivo alla data del nuovo inquadramento.

12. Qualora la persona richiedente, in attesa dell’inquadramento, deceda entro 30 giorni dalla data di richiesta, la domanda è archiviata. Qualora la persona, sempre in attesa dell’inquadramento, deceda successivamente ai 30 giorni, l’unità di valutazione, su richiesta degli eredi, valuta lo stato di non autosufficienza prima della morte in base a documentazione medica e socio-sanitaria fornita dai richiedenti.

13. La disposizione del precedente comma 11 è applicata altresì alle persone di cui all’art. 16 comma 2 della legge provinciale, qualora decedute in attesa dell’inquadramento.
 

Articolo 11

Inquadramento

in caso di assistenza residenziale

1. In caso di ricovero residenziale presso una casa di riposo, un istituto o una struttura per lungodegenti, l’unità di valutazione territorialmente competente provvede ad accertare la non autosufficienza  presso la struttura residenziale. A questi accertamenti va data precedenza temporale rispetto agli altri, tenendo conto dei seguenti principi:

a) deve essere stata presentata la relativa domanda corredata di certificato medico;

b) va verificata dall’unità di valutazione l’effettiva sussistenza dello stato di non autosufficienza;

c) anche in questi casi, il colloquio d’inquadramento va svolto, se possibile, in presenza delle persone di riferimento nel periodo precedente il ricovero;

d) nel colloquio va coinvolto anche il personale infermieristico o gli operatori assistenziali della casa di cura.

2. La persona non autosufficiente stessa ospitata in istituto, o il suo legale rappresentante, può richiedere la revisione dell’inquadramento. La relativa domanda va corredata di un certificato medico e di una relazione dettagliata e strutturata sull’assistenza prestata. L’accertamento del fabbisogno assistenziale va integrato col piano di assistenza e con la relativa documentazione interna della casa di cura. Per valutare il fabbisogno assistenziale, l’unità di valutazione tiene conto delle indicazioni della casa di cura, comunicando entro 30 giorni solari l’esito della valutazione alla persona interessata o al suo legale rappresentate, e alla direzione della casa di cura.

 

Articolo 12

Ricorso contro l’esito dell’accertamento

1. Per un esame piú approfondito la commissione è anche autorizzata a richiedere accertamenti specifici, o a convocare a titolo consultivo il medico curante della persona da assistere o altri esperti.

2. Qualora la commissione d’appello, una volta esaminata la documentazione e le controdeduzioni richieste all’unità di valutazione competente, maturasse la convinzione che per adottare una decisione fosse necessario un nuovo accertamento, la stessa Commissione esegue una nuova valutazione con visita a domicilio della persona da assistere o presso casa di cura che la ospita.

3. Il ricorrente può richiedere l’audizione di una persona di fiducia da parte della commissione d’appello.

4. L’esame del ricorso deve concludersi con una decisione entro 60 giorni dalla data del ricorso. È ammessa una proroga fino ad un massimo di 90 giorni qualora si renda necessario richiedere pareri particolari o eseguire accertamenti specifici. Qualora entro il termine di 90 giorni non venga riportata alcuna decisione, il ricorso si intende rigettato.

 

Articolo 13

Verifiche

1. La visita di verifica va determinata dal servizio di inquadramento ed è eseguita, sia in ambito domiciliare che nelle strutture residenziali, annualmente ad un campione di almeno 15 percento dei beneficiari dell’assegno di cura tenendo presente, in particolar modo, il grado di non autosufficienza e le circostanze generali in cui è prestata l’assistenza. In tale occasione il livello di assistenza precedentemente attribuito può essere modificato in base al reale fabbisogno accertato.

2. Fatte salve le verifiche previsti dal comma precedente, qualora in base al certificato medico può essere presunta la recuperabilità funzionale, anche parziale, il fabbisogno di cura va nuovamente rilevato alla scadenza di cinque anni.

3. Le unità di valutazione collaborano con i servizi territoriali socio-sanitari e possono chiedere pareri al servizio specialistico e ad esperti di cura ed assistenza. Le comunicazioni  ai servizi specialistici nonchè eventuali segnalazioni alla magistratura sono invece riservate al servizio d’inquadramento.

4. Le visite di verificha non sono annunciate.

 

Capo III

Compiti, organizzazione e modalità di lavoro delle unità di valutazione e della commissione di appello

 

Articolo 14

Servizio per l’accertamento

dello stato di non autosufficienza

1. Il servizio per l’accertamento della non autosufficienza è un servizio provinciale istituito presso la Ripartizione 24 per le politiche sociali.
2. Il servizio è svolto con l’aiuto delle unità di valutazione organizzate a livello territoriale, della commissione d’appello, delle risorse del bilancio provinciale e di quelle stanziate a tale scopo dagli enti cui fanno capo i servizi sociali e l’assistenza sanitaria.
3. Il servizio per l’accertamento
a) con l’aiuto delle unità di valutazione:
a1) valuta e riconosce lo stato di non autosufficienza e definisce l’inquadramento nei livelli assistenziali,
a2) verifica i pareri sulla non autosufficienza rilasciati dai nuclei di valutazione,
b) fungere da istanza tecnica
b1) per rispondere a qualsiasi quesito in ordine allo stato di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale,
b2) per addestrare i componenti dei nuclei di valutazione e loro appoggio tecnico,
b3) per lo sviluppo dello strumento di inquadramento,
b4) per la verifica dell’adeguata assistenza prestata alle persone riconosciute non autosufficienti,
b5) per la prescrizione dei buoni di servizio,
b6) per la collaborazione con i servizi specialistici sociosanitari territoriali;
c) notifica ai richiedenti l’esito dell’inquadramento;
d) con l’aiuto della commissione d’appello decide sui ricorsi presentati avverso l’esito di accertamento;
e) inoltra i dati necessari per la liquidazione dell’assegno di cura agli uffici amministrativi competenti del fondo d’assistenza, informandoli di eventuali modifiche rilevanti;
f) garantisce la qualità della procedura d’accertamento e della consulenza prestata in sede d’inquadramento nei livelli assistenziali;

g) riceve dall’amministrazione del fondo, ai fini di controllo, i dati aggiornati sui beneficiari dell’assegno di cura.
 

Articolo 15

L’unità di valutazione

1. Le unitá di valutazione operano nel bacino d’utenza del distretto sociosanitario.
 
2. La valutazione del fabbisogno assistenziale e il conseguente inquadramento in un livello assistenziale vengono eseguita congiuntamente dai componenti del unità.
3. In caso d’assenza dal servizio di un componente dell’unità, o di conflitto d’interessi, tale componente va sostituito da un operatore del medesimo distretto o di un distretto limitrofo.
 

Articolo 16

La commissione d’appello

1. Per ciascun componente della commissione d’appello viene nominato un membro supplente.
2. Le decisioni della commissione d’appello sono adottate alla presenza di tutti i suoi componenti.
3. La commissione adotta le proprie decisioni previa audizione dell’unità di valutazione competente per territorio.
 
 
Allegato

Corridoi temporali in relazione alle attività della vita quotidiana

1. Fabbisogno di assistenza e cura in relazione all'alimentazione

Item

Attività

Corridoio temporale per le elencate

singole attività

al giorno

Rispetto al fabbisogno di assistenza relativa all’alimentazione si deve distinguere tra la prima mattina, la mattina, l’ora di pranzo, il pomeriggio, la sera e la notte. Per essere riconosciuto il fabbisogno di assistenza deve presentarsi almeno una volta al giorno.

1.1

 

e

 

1.1.1

a

1.1.3

Rientrano nella “somministrazione di un pasto” solo le attività direttamente inerenti alla predisposizione di porzioni, ma anche la somministrazione alla giusta temperatura, l’uso delle posate, ecc., ma non la cottura e la preparazione dei cibi (vedasi il foglio relativo al “Fabbisogno di assistenza relativa alla conduzione dell’economia domestica/vita quotidiana ed all'organizzazione”). Vanno considerate anche le attività di sostegno per giungere ad un’adeguata postura per l’assunzione di alimenti, per imboccare; da considerare anche la necessità della presenza continua di una persona; per es. problemi nel deglutire.
 
 
 
 

10-90 minuti

1.2

 

e

 

1.2.1

a

1.2.3

Rientrano nella “somministrazione di uno spuntino” solo le attività direttamente inerenti alla predisposizione di porzioni, ma anche la somministrazione alla giusta temperatura, l’uso delle posate, ecc., ma non la cottura e la preparazione dei cibi (vedasi il foglio 5 relativo al “Fabbisogno di assistenza relativa alla conduzione dell’economia domestica/vita quotidiana ed all'organizzazione”). Vanno considerate anche le attività di sostegno per giungere ad un’adeguata postura per l’assunzione di alimenti, per imboccare; da considerare anche la necessità della presenza continua di una persona (per es. problemi nel deglutire).

5-30 minuti

1.3 e

1.3.1 a

1.3.3

Fabbisogno di assistenza per l’assunzione di liquidi e per l’eventuale sorveglianza/controllo (non è da considerare il tempo per la preparazione della bevanda).

5-30 minuti

1.4

Fabbisogno di assistenza per la preparazione e la somministrazione di alimentazione enterale, preparazione della persona non autosufficiente (l’adeguata postura), controllo della sonda, somministrazione tramite pompa, siringa o forza di gravità, lavaggio e chiusura della sonda e pulizia del sistema di infusione o della siringa.

30-180 minuti

1.5

Bisogno di assistenza nella somministrazione di medicinali (compresa la preparazione).

1-15 minuti


2.  Fabbisogno di assistenza relativa all’igiene personale


Item


Attività

Corridoio temporale per le elencate singole attività

alla settimana

Per essere riconosciuto il fabbisogno di assistenza deve presentarsi almeno una volta alla settimana.

2.1.

Lavaggio corpo, doccia, bagno

2.1.1.

 

a

 

2.1.3

Lavaggio del corpo (se necessario, anche nel letto), per fare la doccia e/o il bagno, anche qualora si tratti di controllo per sostenere l’autonomia della persona.

In seguito all’inserimento dei valori, il sistema li somma automaticamente e calcola il valore riconosciuto (un massimo di 210 minuti per settimana).

35-210 minuti

2.2

Lavaggio parti intime del corpo.

35-105 minuti

2.3

Cura dei denti include anche l’igiene orale, la pulizia della protesi, come pure un’eventuale profilassi “Soor”. Va considerato anche l’attività di sorveglianza. Pulizia della protesi oculare e acustica

21-126 minuti

2.4

Fabbisogno di assistenza per pettinarsi.

7-42 minuti

2.5

Cura del viso (naso, orecchie) compresa la rasatura.

14-70 minuti

2.6

Cura generale del corpo: vi rientrano le frizioni, l’incrematura, il pedicure, il manicure.

14-70 minuti

2.7

Prevenzione di problemi pneumologici e di trombosi, tramite l’utilizzo di ausili medici (ad. es. coperta di lana di pecora, fasciature, calze di sostegno, massaggio picchiettato etc.)

14-140 minuti

2.8

Controllo dei segni vitali (misurazione della pressione e del polso, rilevamento della glicemia, ecc.)

14 - 210 minuti


 

3.  Fabbisogno di assistenza relativa alle funzioni escretorie


Item


Attività

Corridoio temporale per le elencate singole attività

al giorno

Per essere riconosciuto il fabbisogno di assistenza deve presentarsi almeno una volta al giorno.

3.1

Minzione e l’evacuazione (incl. l’igiene intima e la pulizia della toilette) a persone continenti. In caso di catetere urinario anche il cambio e lo smaltimento della sacca o lo svuotamento e la pulizia del pappagallo; rientrano in questa voce anche lo smaltimento degli ausili e delle feci o urine.

4-40 minuti

3.2

Cambio degli assorbenti (incl. igiene intima e smaltimento)

2-20 minuti

3.3

Cambio dei pannoloni oppure degli assorbenti (incl. l’igiene intima e lo smaltimento) nel caso di incontinenza urinaria e/o fecale.

5-20 minuti

3.4

Assistenza alla persona stomizzata (uro- e colostomia): sostituzione della piastra o della sacca e smaltimento.

5-30 minuti


 
 
4.  Fabbisogno di assistenza relativa alla mobilità

Item


Attività

Corridoio temporale per le elencate singole attività

al giorno rispett. alla settimana

Per essere riconosciuto il fabbisogno di assistenza deve presentarsi almeno “una volta al giorno, rispettivamente alla settimana.

4.1

Alzarsi e coricarsi (ad. es. il sedere o l’essere disteso nel letto ).

2-12 minuti
al giorno

4.2

Vestirsi e svestirsi completamente (compreso protesi e corsetto).

3-20 minuti
al giorno

4.3

Vestirsi e svestirsi il busto o gli arti inferiori. (compreso protesi e corsetto).

2-14 minuti
al giorno

4.4

L’aiuto a camminare e ad assumere una posizione eretta riguarda solo il movimento necessario per la cura del corpo, l’alimentazione e le faccende domestiche (nessun esercizio di motilità in senso stretto). Il fatto di sorvegliare l’assistito che si reca in bagno oppure attività simili, rientra anche in questa voce, poiché favorisce la promozione dell’autonomia. E  da considerare anche l’aiuto necessario negli spostamenti in carrozzella.

Nella struttura residenziale l’assistenza è da considerare in un ambiente circoscritto (fino alla porta di entrata).

2-50 minuti
al giorno

4.5

Rientra in questa voce solo il trasferimento, per esempio dal letto alla sedia a rotelle, all’interno della casa o camera (incluso giardino, terrazzo, balcone).

2-20 minuti
al giorno

4.6

Bisogno di aiuto a girarsi.

2-40 minuti
al giorno

4.7

Accompagnamento e sostegno nelle attività per lasciare e raggiungere l'abitazione, indipendentemente dal fatto che la persona debba essere guidata, sostenuta oppure spinta in carrozzella poiché non sa più svolgere tale attività da solo/a.

In questo ambito sono da considerare solo le operazioni svolte al di fuori dell’abitazione o della struttura residenziale (oltre la porta di entrata), in riferimento delle quali, ad intervalli di tempo regolari (almeno una volta alla settimana), si rende necessaria la presenza della persona non autosufficiente, anche perché sono state svolte in precedenza in quali ad esempio: terapie o visite mediche con cadenza regolare; operazioni bancarie, funzioni religiose, fare al spesa, visite da amici e da vicini.

70-420 minuti
a settimana

4.8

Assistenza e cure particolari: esercizi di contenimento e di mobilitazione, attività per prevenire fratture (esercizi di movimento attivo e passivo), se indicate o guidate da professionisti.

14-210 minuti
a settimana


 
5.  Fabbisogno di assistenza relativo alla vita psico-sociale

Item


Attività

Corridoio temporale per le elencate

singole attività

al giorno

Questo foglio si propone di facilitare la valutazione di bisogni assistenziali per soddisfare esigenze specifiche nell’ambito psicosociale, correlate soprattutto a malattie psichiche, demenza o handicap mentali con perdita delle funzioni psico-sociali. Anche in questo ambito vale però il principio secondo cui queste forme di sostegno, per essere considerate, devono essere richieste a intervalli regolari, cioè almeno una volta al giorno. Si prega di utilizzare lo spazio per i “commenti”, per illustrare specifiche necessità ed esigenze. Inoltre va posta attenzione che il fabbisogno di assistenza non sia già stato rilevato in relazione alle attività della mobilità.

5.1

Necessità di sorveglianza, di assistenza oppure di accompagnamento continuo finanche l’eventuale necessità di intervento per pericolo di fuga o di caduta, rispettivamente l’incapacità di badare alla propria sicurezza e alla sicurezza dell’ambiente in cui si vive. Le cause possono essere multiple, ad esempio stato dell’umore o stato d’animo alterato (avvilimento, euforia, agitazione, apatia, sindrome ansiosa, pericolo di suicidio), comportamento caratteriale (aggressività, stati deliranti) per stato coscienzioso alterato (disorientamento nel tempo e nello spazio e nei riguardi delle persone, in riguardo al sonno – scambio del dì per la notte, stato comatoso) oppure problemi di memoria (difficoltà di memoria nel breve o lungo tempo o riconoscimento del pericolo).

10-180 minuti

5.2

Comunicazione, rapporti sociali e gestione delle esperienze di vita esistenziali - comprende il sostegno per mantenere le capacità cognitive, dei rapporti sociali e la capacità di comunicare, per es. il lavoro biografico, giochi di società, feste, circoli di canto, di lettura oppure di discussione, colloqui individuali, ecc. Non sono da considerare eventuali terapie specifiche.

10-60 minuti

5.3

Occupazioni e gestione della giornata - comprende le attività che scandiscono regolarmente la giornata (motivare e guidare, ad esempio alla lettura, al gioco, al bricolage etc.). La voce non contempla le terapie occupazionali.

10-60 minuti


 

6. Fabbisogno di assistenza relativa alla conduzione dell'economia domestica


Item


Attività

Corridoio temporale per le elencate singole attività

alla settimana

Per essere riconosciuto il fabbisogno di assistenza deve presentarsi almeno una volta alla settimana.

6.1

Attività in ambito domestico!

Sono da considerare solo i bisogni di sostegno che si riferiscono alla persona non autosufficiente. Il mantenimento di eventuali altri membri della famiglia non va considerato.

Il fabbisogno di assistenza relativa alla conduzione dell'economia domestica viene riconosciuto e quindi aggiunto per un massimo di 210 minuti alla settimana al fabbisogno complessivo delle attività assistenziali, solamente se la persona da inquadrare evidenzia, sommando i risultati degli altri 5 ambiti di attività un fabbisogno assistenziale di oltre 420 minuti alla settimana.

6.1.1

Fabbisogno di aiuto per fare la spesa (ma anche il tempo per fare la lista della spesa, se la persona può ancora andare al negozio da solo/a).

70-210 minuti

6.1.2

Fabbisogno di aiuto per cucinare e preparare i cibi. E  da considerare anche il fabbisogno di aiuto per preparare, apparecchiare e sparecchiare, se la persona utilizza il servizio dei pasti a domicilio.

70-210 minuti

6.1.3

Fabbisogno di aiuto per la pulizia ed il mantenimento dell’abitazione, nel cambiare l’aria, lavare le finestre, controllo di sicurezza dell’impianto elettrico ed apparecchi. Rientra in questo ambito solo l’ambiente in cui si vive in senso stretto (soggiorno e stanza da letto, cucina e bagno, corridoio, giardino). Non vengono considerate le eventuali altre stanze.

70-210 minuti

6.1.4

Fabbisogno di aiuto per lavare le stoviglie, anche se la persona utilizza il servizio dei pasti a domicilio.

35-140 minuti

6.1.5

Rientra nel tempo necessario per cambiare e lavare gli indumenti e la biancheria anche il tempo richiesto per la stiratura (anche se viene utilizzato un apposito servizio).

70-210 minuti

6.1.6

Il riscaldamento dell’abitazione include anche la fornitura e lo smaltimento del combustibile; in caso di riscaldamento centralizzato questa attività non viene considerata.

35-140 minuti

6.1.7

Il fabbisogno di aiuto e l’assistenza nel disbrigo di commissioni relative a questioni sanitarie, finanziarie e amministrative (come posta, pagamento di conti domestici - bollette, ritiro di prescrizioni mediche, colloqui col medico di base in ambulatorio, acquisto di farmaci ed altro).

Rimozione di fonti di pericolo nell’ambiente abitativo.

E  da evitare che tali bisogni vengano rilevati due volte dato qualora la persona sia in grado o voglia svolgere tali attività di persona, ma accompagnata.

35-140 minuti

6.2.1

Vi rientrano misure organizzative che hanno luogo regolarmente almeno una volta per settimana, come la distribuzione della biancheria, la preparazione dei letti, le riunioni con i parenti, il cambio del turno, il tempo per la pianificazione e la documentazione dell’assistenza.

35-210 minuti


indice
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ActionActionNormativa provinciale
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ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
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ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActiona) Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 15 giugno 2016, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 21 settembre 2016, n. 19
ActionActionArt. 1 (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 213/2015)
ActionActionArt. 2  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 298/2015)
ActionActionArt. 3  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 122/2016)
ActionActionArt. 4  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 55/2016)
ActionActionArt. 5  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano n. 61/2016)
ActionActionArt. 6  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 190/2016)
ActionActionArt. 7  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 165/2016)
ActionActionArt. 8  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 82/2014)
ActionActionArt. 9  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 83/2014)
ActionActionArt. 10  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 84/2014)
ActionActionArt. 11  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 116/2015)
ActionActionArt. 12  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 117/2015)
ActionActionArt. 13  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 728/2016)
ActionActionArt. 14  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 779/2016)
ActionActionArt. 15  (Debito fuori bilancio di cui all’ordinanza del Tribunale di Bolzano dd. 17.3.2016)
ActionActionArt. 16  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 131/2016)
ActionActionArt. 17  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 83/2016)
ActionActionArt. 18  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 827/2015)
ActionActionArt. 19  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 732/2016)
ActionActionArt. 20  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 214/2016)
ActionActionArt. 21  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 199/2016)
ActionActionArt. 22  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 160/2016)
ActionActionArt. 23  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12892/2016)
ActionActionArt. 24  (Legittimità)
ActionActionArt. 25  (Entrata in vigore)
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2016, n. 22
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2016, n. 24
ActionActionf) Legge provinciale 7 aprile 2017, n. 2
ActionActiong) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
ActionActionh) Legge provinciale 1 agosto 2018, n. 13
ActionActioni) Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 7
ActionActionj) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 14
ActionActionk) Legge provinciale 16 giugno 2020, n. 5
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
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ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2018, n. 16
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2019, n. 5
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2019, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 1
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
ActionActionq) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 34
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionOggetto della legge e norme generali
ActionActionConcorsi di assunzione
ActionActionTrasferimenti
ActionActionAssunzioni di speciali categorie di personale
ActionActionIncarichi e supplenze
ActionActionArt. 33 (Incarichi)
ActionActionArt. 34 (Supplenze)
ActionActionArt. 35 (Conferimento di incarichi e supplenze)
ActionActionArt. 36   
ActionActionNorme particolari di attuazione del
ActionActionNorme transitorie
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionAction Art. 1 (Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici)
ActionAction Art. 2 (Medico igienista distrettuale)
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4 (Assistenza odontoiatrica)
ActionAction Art. 5 (Collaborazione tra Comuni e Unità Sanitarie Locali)
ActionAction Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa)
ActionAction Art. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionNorme generali per lo svolgimento dei concorsi
ActionActionProcedure concorsuali
ActionActionGraduatoria - nomina - decadenza
ActionAction Art. 20 (Graduatoria)
ActionAction Art. 21 (Conferimento dei posti)
ActionAction Art. 22 (Adempimenti dei vincitori)
ActionActionRapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato
ActionAction Art. 23 (Assunzione a tempo determinato)
ActionAction Art. 24 (Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio per studenti o neolaureati)
ActionActionDisposizioni sull'accesso all'impiego
ActionAction Art. 25 (Limiti di età per l'accesso all'impiego)
ActionActionNorme generali per la valutazione dei titoli
ActionActionNorme transitorie
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActionArt 1 (Assunzioni a tempo determinato)
ActionActionArt. 2 (Entrata in vigore)
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2  (Segreteria generale)
ActionActionArt. 3 (Direzione generale)
ActionActionArt. 4 (Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio)
ActionActionArt. 5 (Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro)
ActionActionArt. 7 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni)
ActionActionArt. 8 (Modifica del , recante “Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Abrogazione)
ActionActionArt. 10 (Entrata in vigore)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionArt. 1 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio)
ActionActionArt. 2 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Ripartizione Beni culturali)
ActionActionArt. 3 (Iscrizione nella sezione C dell’albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti – prima applicazione)
ActionActionArt. 4 (Modifiche al regolamento sul conferimento di incarichi speciali)
ActionActionArt. 5 (Entrata in vigore)
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)
ActionActionArt. 4 (Uffici e sedi periferiche)
ActionActionArt. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)
ActionActionArt. 6 (Programmazioni annuali)
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Aggiornamento del personale)
ActionActionArt. 10 (Disposizioni finali)
ActionActionArt. 11   
ActionActionRuolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)  
ActionActionArt. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
ActionActionArt. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
ActionAction[Art. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
ActionActionArt. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
ActionActionArt. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 8 (Disapplicazione di norme)
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionArt. 1 (Passaggio servizi e personale)
ActionActionArt. 2 (Inquadramento del personale)
ActionActionArt. 3 (Buonuscita)
ActionActionArt. 4 (Lavoro straordinario e congedo ordinario)
ActionActionArt. 5 (Alloggio di servizio)
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
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ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
ActionActionB Amministrazione del patrimonio
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ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActionB Difesa dei consumatori
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ActionActionArt. 1 (Attività industriale)
ActionActionArt. 2 (Imprese industriali)
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ActionActionArt. 4 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 5   
ActionActionb) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
ActionActiond) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 6
ActionActione) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 8
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
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