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In vigore al: 31/10/2020

Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Disposizioni provinciali in materia degli esami di Stato e del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore - illegittimità - materia del'istruzione e non della formazione professionale

Sentenza (8 luglio) 14 luglio 2009, n. 213; Pres. Amirante, Red. Cassese
 
Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008, per contrasto con gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con l'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale. La prima riguarda gli artt. 8, comma 1, e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008. La seconda concerne l'art. 12-bis della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008.
1.1. – Con riguardo alla prima questione, l'art. 8, comma 1, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 prevede che la Provincia autonoma organizzi, d'intesa con università italiane o straniere, «corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale conseguito nell'ambito dei percorsi della formazione professionale», allo scopo, fra l'altro, «di creare i presupposti» per poter sostenere un «esame di Stato», «utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica», di cui il successivo art. 12 disciplina le prove di esame, nonché le modalità di nomina della relativa commissione.
Tali disposizioni, ad avviso del ricorrente, disciplinerebbero una nuova fattispecie, «a valenza provinciale», di esame di Stato, avente ad oggetto materie diverse da quelle previste per lo svolgimento dell'esame di Stato disciplinato a livello nazionale. In tal modo, esse si porrebbero in contrasto con le norme costituzionali sul riparto di competenze legislative fra lo Stato e la Provincia autonoma, in base alle quali la disciplina dei titoli idonei a determinare l'accesso agli studi superiori spetta soltanto allo Stato. Da un lato, tale disciplina dovrebbe infatti ritenersi estranea tanto alla potestà esclusiva in materia di formazione professionale, quanto alla potestà concorrente in materia di istruzione, attribuite alle Province autonome, rispettivamente, dagli artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972. Dall'altro lato, la disciplina dell'esame di Stato rientrerebbe, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., tra le norme generali sull'istruzione. La competenza legislativa statale in materia di esami di Stato risulterebbe inoltre confermata, ad avviso del ricorrente, dal contenuto dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), che attribuisce alla Provincia una mera potestà legislativa attuativa delle leggi statali sugli esami di Stato, limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame stesso e, in ogni caso, previa consultazione della competente amministrazione centrale.
Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, anche nel caso in cui non si dovessero accogliere le precedenti censure, si porrebbero comunque in contrasto con l'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 (il quale prevede che «ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione»), non avendo previsto previe consultazioni o sistemi equivalenti di intesa o di raccordo con l'autorità ministeriale, pur in presenza di un titolo di studio che costituisce presupposto per l'iscrizione ai corsi di istruzione superiore.
1.2. – La seconda questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 12-bis della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008. Tale disposizione stabilisce che «chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione provinciale» può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o indirizzo affine, «eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica».
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata, disciplinando il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore, andrebbe oltre l'ambito delle potestà legislative esclusiva e concorrente attribuite alle Province autonome (artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972) e si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., ricadendo la relativa disciplina tra le norme generali sull'istruzione, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la disposizione impugnata introduce, su base provinciale, un sistema di passaggio tra la formazione professionale provinciale e l'istruzione secondaria superiore statale differente rispetto a quello nazionale, fondato su esami meramente eventuali (peraltro limitati alla sola area linguistica e matematica) e senza alcuna valutazione dei risultati raggiunti o dei crediti acquisiti. Ciò contrariamente a quanto stabilito dalla disciplina statale che si occupa del passaggio dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria. In particolare, l'art. 6 (rubricato «Passaggio tra i sistemi») del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), prevede un sistema di crediti (determinati dalle conoscenze, competenze ed abilità acquisite) utili ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore, da valutarsi ad opera di apposite commissioni.
2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.
2.1 – La Provincia autonoma sostiene, in via generale, che non si possa invocare la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., dal momento che le disposizioni impugnate rientrano nella specifica competenza attribuita alle Province dagli artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972 e che, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
2.2 – In ordine alla prima questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, la difesa della Provincia autonoma ritiene che le disposizioni impugnate non abbiano violato né le norme generali sull'istruzione, né i principi fondamentali in materia, dal momento che la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha profondamente modificato la disciplina del rapporto tra il sistema dei licei e quello della formazione professionale, considerandoli come parti equivalenti del sistema educativo. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge n. 53 del 2003, «i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza».
La difesa provinciale sostiene, poi, che il meccanismo di esame previsto dall'impugnato art. 12 non viola alcun parametro costituzionale, essendo la Provincia autonoma competente ad emanare le norme di attuazione delle leggi sugli esami di Stato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983. Sotto il profilo procedurale, inoltre, la Provincia autonoma avrebbe adempiuto anche all'obbligo di sentire il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avendo lo stesso Ministro istituito, con decreto ministeriale, una apposita commissione di studio mista Ministero/Provincia autonoma di Bolzano, in cui i progetti della Provincia sono stati discussi ed hanno trovato largo consenso tra i membri statali della commissione stessa.
2.3 – Sulla seconda questione sollevata, la difesa provinciale rileva che la disposizione impugnata è ispirata al medesimo fine perseguito dalla disciplina statale: migliorare la permeabilità tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale. Essa, difatti, si rivolge a coloro che, avendo già conseguito il diploma provinciale triennale, che ha la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, abbiano già dato ampia prova delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite, potendo accedere al quarto anno di una scuola superiore di secondo grado dello stesso indirizzo o di un indirizzo affine, previo il superamento di eventuali esami integrativi attinenti all'area linguistica e matematica. In particolare, la limitazione a queste due aree dipenderebbe dal fatto che le altre materie insegnate nelle scuole professionali corrispondono, per quantità e qualità, a quelle impartite nelle relative scuole superiori. Ad avviso della Provincia di Bolzano, dunque, la procedura prevista si atterrebbe pienamente alle norme statali in materia di passaggio tra i sistemi di formazione e istruzione, prevedendo anche essa la valutazione ed il riconoscimento delle conoscenze conseguite dal singolo allievo da apposite commissioni, al momento del passaggio all'altro sistema.
3. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa della Provincia autonoma di Bolzano hanno depositato memorie, ribadendo ed ulteriormente illustrando quanto già sostenuto, rispettivamente, nel ricorso e nell'atto di costituzione.
Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008, per contrasto con gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con l'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, sia la disciplina dell'esame di Stato, utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (contenuta negli artt. 8, comma 1, e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008), sia la disciplina del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore (dettata dall'art. 12-bis della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992) spettano al legislatore statale, in quanto esulano dall'ambito della potestà legislativa esclusiva e concorrente riconosciuta alla Provincia di Bolzano dagli artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972 e rientrano, invece, fra le norme generali sull'istruzione ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.
Inoltre, ad avviso del ricorrente gli artt. 8 e 12 della legge Prov. Bolzano  n. 2 del 2008 violano anche l'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, non essendo state previste idonee modalità di intesa o di raccordo con l'autorità ministeriale.
2. – Le questioni sono fondate.
Considerata la varietà di parametri costituzionali indicati dalle parti, occorre chiarire, in via preliminare, quale sia il parametro rispetto al quale valutare la legittimità delle norme impugnate. Infatti, secondo l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
In materia di istruzione e formazione professionale, la Costituzione (art. 117) ripartisce nel seguente modo la potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni: spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa relativa alle norme generali sull'istruzione; spetta a Stato e Regioni, in via concorrente, la potestà legislativa sull'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; spetta alle Regioni, in via residuale, la potestà legislativa concernente la formazione professionale.
Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 8, n. 29) e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)» e di «apprendistato» (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 9, nn. 2 e 4). Inoltre, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), stabilisce che la Provincia può emanare norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Non ricorrono, quindi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Di conseguenza, la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate deve essere valutata alla luce delle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Occorre accertare, pertanto, se le disposizioni impugnate rientrino nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente, o in quella della formazione professionale, rimessa alla potestà legislativa primaria della Provincia. Nella prima ipotesi, occorre anche stabilire quali siano i principi della legislazione statale e se le disposizioni impugnate rispettino tali principi.
3. – La prima questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguarda gli artt. 8 e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.
Tali disposizioni prevedono l'organizzazione di un corso annuale (corrispondente al quinto anno integrativo degli studi di formazione professionale) volto a «creare i presupposti» per poter sostenere un «esame di Stato» diverso da quello disciplinato dalle norme nazionali, suscettibile di consentire l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione artistica, musicale e coreutica direttamente dal sistema della formazione professionale.
La disciplina degli esami di Stato per l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione ricade nella materia dell'istruzione, in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria superiore ed avvia gli studi di istruzione superiore. Inoltre, essa fa parte dei principi della materia dell'istruzione perché è un elemento di quella struttura essenziale del relativo sistema nazionale che non può essere oggetto di normazione differenziata su base territoriale e deve essere regolata in modo unitario sull'intero territorio della Repubblica. Basti ricordare che, secondo l'art. 33, quinto comma, Cost., il superamento dell'esame di Stato consente di conseguire un titolo di studio che abilita al passaggio da un ciclo di istruzione al successivo ed all'accesso agli studi universitari ed alle professioni.
Occorre, dunque, valutare la conformità delle disposizioni impugnate ai principi della legislazione dello Stato, così individuati.
Che l'esame previsto da queste disposizioni sia diverso da quello regolato dalla legislazione statale può ricavarsi agevolmente dalla comparazione tra le due normative. L'esame di Stato che conclude gli studi di istruzione secondaria superiore, disciplinato a livello nazionale dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), prevede lo svolgimento di tre prove scritte e di un colloquio orale su tutte le materie del programma scolastico. L'art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 stabilisce, invece, che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali», «nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo».
La Provincia autonoma di Bolzano ha, quindi, istituito, con la legge n. 2 del 2008, un «esame di Stato», diverso da quello nazionale. Così facendo, essa non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, invadendo la sfera di competenze riservata allo Stato.
Né le disposizioni impugnate possono essere ricondotte alla potestà legislativa di attuazione, conferita alla Provincia autonoma dall'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983. Infatti, se si esamina questa previsione alla luce delle altre disposizioni contenute nel decreto e, in particolare, degli artt. 6-9, si nota che tale potestà è conferita alla Provincia per le esigenze del bilinguismo e dell'insegnamento di particolari materie (ad esempio, quello della lingua ladina). Ad essa è consentito soltanto di adattare al diverso contesto le modalità di esperimento degli esami fissate dallo Stato.
Va dichiarata, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12», e dell'intero art. 12 della stessa legge.
Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972.
4. – La seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguarda l'art. 12-bis della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2008, regolante il passaggio dal terzo anno della formazione professionale al quarto anno di un istituto professionale statale.
Tale disposizione regola un passaggio tra sistemi e, precisamente, dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria superiore, nel quale la legge statale inquadra gli istituti professionali statali (art. 13 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). Poiché tale passaggio disciplina l'accesso all'istruzione secondaria superiore, lo stesso ricade evidentemente nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente.
La disposizione impugnata stabilisce che chi possegga la qualifica triennale di formazione professionale o abbia una formazione triennale da apprendista possa iscriversi «al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica». Si prevede, dunque, il passaggio dal terzo anno della formazione professionale al quarto anno di un istituto secondario superiore, subordinandolo ad esami eventuali e limitati alle aree della linguistica e della matematica.
Si tratta di un passaggio diverso rispetto a quello regolato a livello nazionale. La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ripartendo il secondo ciclo di istruzione tra il sistema dell'istruzione secondaria superiore e quello della formazione professionale, non ha escluso il passaggio dall'uno all'altro, anzi ha favorito tale possibilità (art. 2, comma 1, lett. i). La legge statale, tuttavia, fa riferimento all'acquisizione di crediti certificati. L'art. 6 (rubricato «Passaggio tra i sistemi») del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), che ha dato ad essa attuazione, stabilisce che «le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico (…) presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni».
La disciplina del passaggio tra sistemi rientra tra i principi fondamentali della materia dell'istruzione. Infatti, il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione costituiscono parti distinte del sistema nazionale di istruzione. Per connetterle, vanno adottate norme di raccordo necessariamente poste dallo Stato, dal momento che non possono variare a seconda dell'area territoriale di riferimento. Deve ritenersi, quindi, che anche questa disposizione esuli dalla potestà legislativa conferita alla Provincia autonoma dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia.
Deve dichiararsene, pertanto, la illegittimità costituzionale.
 

Per questi motivi

La CORTE COSTITUZIONALE

 
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12»;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
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ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2  (Segreteria generale)
ActionActionArt. 3 (Direzione generale)
ActionActionArt. 4 (Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio)
ActionActionArt. 5 (Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro)
ActionActionArt. 7 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni)
ActionActionArt. 8 (Modifica del , recante “Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Abrogazione)
ActionActionArt. 10 (Entrata in vigore)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)
ActionActionArt. 4 (Uffici e sedi periferiche)
ActionActionArt. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)
ActionActionArt. 6 (Programmazioni annuali)
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Aggiornamento del personale)
ActionActionArt. 10 (Disposizioni finali)
ActionActionArt. 11   
ActionActionRuolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionArt. 1 (Passaggio servizi e personale)
ActionActionArt. 2 (Inquadramento del personale)
ActionActionArt. 3 (Buonuscita)
ActionActionArt. 4 (Lavoro straordinario e congedo ordinario)
ActionActionArt. 5 (Alloggio di servizio)
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionA A -Alienazione dei beni patrimoniali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
ActionActionB Amministrazione del patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8
ActionActionArt. 1 (Attività industriale)
ActionActionArt. 2 (Imprese industriali)
ActionActionArt. 3 (Registro delle imprese)
ActionActionArt. 4 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 5   
ActionActionb) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
ActionActiond) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 6
ActionActione) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 8
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction2008
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ActionAction19/12/1979 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionAction19/12/1979 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionAction06/09/1979 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1979, n. 5492
ActionAction12/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1979, n. 1
ActionAction20/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1979, n. 10
ActionAction24/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1979, n. 11
ActionAction10/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1979, n. 14
ActionAction11/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 aprile 1979, n. 15
ActionAction13/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1979, n. 17
ActionAction17/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1979, n. 18
ActionAction18/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1979, n. 19
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ActionAction04/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 1979, n. 22
ActionAction17/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1979, n. 24
ActionAction18/05/1979 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1979, n. 25
ActionAction19/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1979, n. 26
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ActionAction05/06/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1979, n. 28
ActionAction16/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1979, n. 3
ActionAction11/07/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1979, n. 30
ActionAction07/08/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 agosto 1979, n. 33
ActionAction09/08/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1979, n. 35
ActionAction04/09/1979 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
ActionAction08/10/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1979, n. 42
ActionAction12/10/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 ottobre 1979, n. 43
ActionAction19/10/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44
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ActionAction16/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1979, n. 46
ActionAction23/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 novembre 1979, n. 48
ActionAction23/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 novembre 1979, n. 49
ActionAction19/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1979, n. 5
ActionAction30/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1979, n. 50
ActionAction12/12/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 dicembre 1979, n. 51
ActionAction24/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6
ActionAction17/07/1979 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1979, n. 63/Ho
ActionAction24/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 7
ActionAction08/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 febbraio 1979, n. 8
ActionAction15/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9
ActionAction21/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionAction21/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionAction23/03/1979 - Legge provinciale 23 marzo 1979, n. 1
ActionAction29/03/1979 - Legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2
ActionAction11/04/1979 - Legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4
ActionAction30/04/1979 - Legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3
ActionAction12/06/1979 - Legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5
ActionAction29/06/1979 - Legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6
ActionAction29/06/1979 - Legge provinciale 29 giugno 1979, n. 7
ActionAction09/08/1979 - Legge provinciale 9 agosto 1979, n. 8
ActionAction16/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1979, n. 9
ActionAction17/08/1979 - Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 11
ActionAction17/08/1979 - Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13
ActionAction21/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionAction03/09/1979 - LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionAction27/10/1979 - LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionAction09/11/1979 - LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
ActionAction28/11/1979 - Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionAction06/12/1979 - Legge provinciale 6 dicembre 1979, n. 18
ActionAction24/12/1979 - Legge provinciale 24 dicembre 1979, n. 19
ActionAction24/12/1979 - Legge provinciale 24 dicembre 1979, n. 20
ActionAction27/12/1979 - Legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21
ActionAction27/12/1979 - Legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22
ActionAction17/08/1979 - Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
ActionAction1978
ActionAction1977
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ActionAction1975
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