In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 31/10/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 231)2)
Piani delle zone di pericolo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2019, n. 42.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 11  (Verifica di compatibilità idrogeologica)

(1) Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti e le modifiche ai piani comunali di cui all’articolo 5, comma 3, possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica di compatibilità idrogeologica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano anche la conformità alle disposizioni del presente regolamento e gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e cose. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore.

(2) La verifica di compatibilità può essere effettuata solo per progetti che interessano le zone già indagate nella relativa categoria di grado di studio. Con la verifica, da effettuarsi conformemente alle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, si stabilisce la compatibilità del progetto con i pericoli riportati sulla carta delle zone di pericolo del comune. Nella verifica di compatibilità devono essere fornite indicazioni vincolanti relativamente ai seguenti punti:

  1. valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti e uso attuale e programmato del suolo;
  2. esistenza di elementi vulnerabili e gravità del danno potenziale;
  3. definizione delle necessarie misure di riduzione della vulnerabilità;
  4. garanzia che non siano cagionati danni a terzi nonché che questi non siano esposti a rischi maggiori.

(3) Le verifiche di compatibilità devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali.

(4) Le verifiche di compatibilità possono essere espletate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata.

(5) I risultati della verifica di compatibilità sono vincolanti per l’autorizzazione degli interventi e per l’approvazione delle modifiche ai piani comunali di cui all’articolo 5, comma 3, da parte delle autorità competenti.

(6) Nella segnalazione certificata di agibilità deve essere certificata la regolare esecuzione delle misure di riduzione della vulnerabilità stabilite nella verifica di compatibilità.

(7) La verifica di compatibilità non sostituisce la valutazione d’impatto ambientale, né le relazioni e le altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto promotore del progetto da norme provinciali o statali.