In vigore al

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In vigore al: 31/10/2020

d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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C 1) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a);

C 2) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

C 3) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

C 4) le serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, sprovviste di strutture in muratura, le reti antigrandine, i teli e le reti protettive per colture agrarie; 127)

C 5) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori al Comune;

C 6) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità eventualmente definito dalla pianificazione comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

C 7)  128)

C 8) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

C 9) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

C 10) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 12, comma 1, lettera f), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.
127)
Il punto C 4) dell'allegato C è stato così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
128)
Il punto C 7) dell'allegato C è stato soppresso dall'art. 39, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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