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In vigore al: 31/10/2020

d) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 181)
Riordino degli enti locali

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Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 7 (Forme collaborative intercomunali)     delibera sentenza

(1)  Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti dalla legge provinciale, i Comuni possono utilizzare le forme collaborative intercomunali previste dalle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, compreso l’utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative di un altro Comune o di una altra forma collaborativa.

(2)  Il ricorso a forme collaborative intercomunali è diretto principalmente a garantire la qualità e l’efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici.

(3)  La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi sono svolti dai Comuni attraverso una forma collaborativa intercomunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione, o in adempimento di obblighi derivanti dalla normativa statale o dell’Unione europea, ovvero per finalità di coordinamento della finanza locale ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto di autonomia.

(4)  Per lo svolgimento in forma collaborativa intercomunale delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può determinare, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, in attuazione dei principi e delle norme di cui al comma 3. A ciascun ambito territoriale appartengono Comuni con caratteristiche socioeconomiche e geografiche possibilmente omogenee, e di norma contigui territorialmente.

(5)  Gli accordi sulla finanza locale di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere di destinare risorse aggiuntive, anche a valere su finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, a favore dei Comuni che deliberano autonomamente di svolgere le loro funzioni e i loro servizi attraverso una forma collaborativa intercomunale.

(6)  Le convenzioni di cui all’articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, regolamentano in dettaglio i rapporti tra i Comuni interessati. In particolare, esse stabiliscono:

  1. le funzioni e i servizi oggetto della convenzione, da svolgere in forma associata;
  2. le finalità della gestione associata;
  3. le strutture organizzative dei singoli Comuni partecipanti alla gestione associata, nonché i compiti e le funzioni da esse specificamente svolti;
  4. le modalità per lo svolgimento coordinato e integrato delle funzioni e dei compiti attribuiti ai singoli Comuni, con particolare riguardo agli obblighi di informazione nei confronti delle strutture organizzative di cui alla lettera c), posti a carico delle strutture degli altri Comuni in convenzione;
  5. le modalità per la gestione integrata delle infrastrutture utilizzate da più enti;
  6. le figure che svolgono la funzione di referente per i Comuni interessati e il Comune capofila, ove sia richiesto dalle funzioni e dai servizi associati;
  7. le condizioni e le modalità per il distacco o la messa a disposizione a un Comune di personale di altri Comuni;
  8. le spese poste a carico dei singoli Comuni e le regole sul riparto delle spese comuni relative alla gestione delle funzioni e dei servizi associati;
  9. gli organi dei Comuni ai quali sono affidate la funzione di indirizzo e coordinamento per il raggiungimento delle finalità della convenzione e le funzioni di monitoraggio e verifica;
  10. la decorrenza e la durata della convenzione;
  11. le modalità di recesso di un Comune e le modalità di risoluzione della convenzione;
  12. le condizioni per un’eventuale adesione di altri Comuni alla convenzione.

(7)  La Giunta provinciale approva le relative convenzioni-tipo d’intesa con il Consiglio dei Comuni.

(8)  Se necessario, la convenzione può prevedere il passaggio di personale tra i Comuni in convenzione, nel rispetto delle disposizioni in materia di coordinamento della finanza locale e del contratto collettivo di lavoro.

massimeDelibera 19 novembre 2019, n. 961 - Autorizzazione alla firma di un accordo aggiuntivo per la finanza locale 2019 riguardante il finanziamento delle collaborazioni intercomunali ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, Nr. 18
massimeDelibera 19 novembre 2019, n. 960 - Determinazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge provinciale n. 18 del 16.11.2017
massimeDelibera 13 novembre 2018, n. 1161 - Approvazione della convenzione-tipo per la collaborazione intercomunale (modificata con delibera n. 1349 del 11.12.2018 e delibera n. 861 del 22.10.2019)