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In vigore al: 31/10/2020

d) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 181)
Riordino degli enti locali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 12 (Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali)

(1)  In prima applicazione della presente legge, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

  1. funzioni e compiti relativi al finanziamento dei comitati per l’educazione permanente ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;
  2. funzioni e compiti relativi al finanziamento delle scuole dell’infanzia, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5. È fatto salvo che la Provincia può effettuare ulteriori spese per il funzionamento didattico-amministrativo delle scuole dell’infanzia;
  3. funzioni e compiti relativi al finanziamento dei servizi di refezione scolastica ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

(2)  Le seguenti funzioni di polizia amministrativa vengono delegate ai sindaci e alle sindache dei comuni territorialmente competenti:

  1. il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune; il sindaco/la sindaca competente esercita inoltre le relative funzioni amministrative;
  2. il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli  86, quarto comma, 88, 115 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, e successive modifiche, e la vidimazione dei registri di cui all’articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, e successive modifiche; 2)
  3. la posticipazione dell’orario di chiusura di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, e successive modifiche. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica potrà sempre essere disposto un orario d’esercizio ridotto.

(3)  Le funzioni e i compiti trasferiti sono svolti dai Comuni ai sensi della legislazione provinciale vigente.

(4)  Se fossero necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle già spettanti ai Comuni, verranno definite in un accordo aggiuntivo sulla finanza locale relativo all’anno 2018 e 2019.

(5)  Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono trasferiti con il 1° gennaio 2019, quelli di cui al comma 2 con il 1° gennaio 2018.

2)
La lettera b) dell'art. 12, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.