(1) La lettera a) del punto 3.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, eccetto le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche;”
(2) La lettera c) del punto 3.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) il 50 percento delle entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;”
(3) Il punto 3.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“3.3 Se l’utente vive in un servizio residenziale per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa è considerato, esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa, soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare.”
(4) La lettera f) del punto 5.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“f) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale.”
(5) La lettera a) del punto 7.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;”
(6) La lettera a) del punto 8.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) le entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti d’inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;”
(7) La lettera b) del punto 10.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale.”
(8) La lettera b) del punto 12.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;”
(9) Il punto 13.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:
- il 60 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dei discendenti dell’utente e/o del suo coniuge o partner;
- il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.”