Sentenza del 24 luglio 2002, n. 358; Pres. Widmair – Est. Pantozzi Lerjefors
Il rispetto delle norme relative alla destinazione d'uso degli uffici è condizione per il rilascio di un'autorizzazione commerciale, che pertanto deve essere negata in assenza della destinazione d'uso del locale. Invero, con la modifica delle norme sulla competenza al rilascio delle autorizzazioni commerciali, introdotta con L.P. 13 novembre 1995 n. 23, l'esame degli aspetti commerciali e di quelli urbanistici, pur facendo capo ad interessi pubblici distinti, deve essere coordinato ai fini di un'unica decisione. Appare quindi del tutto legittimo il diniego di un'autorizzazione commerciale da parte dell'Assessore provinciale al commercio, per soli motivi urbanistici.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., dell'art. 107 co. 25 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997 n. 13 (sostituito dall'art. 16 co. 10 L.P. 17 febbraio 2000 n. 7), nella parte in cui esso non prevede la possibilità di ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio già esistenti nel verde agricolo, alpino e bosco al momento della sua emanazione. Invero, il legislatore provinciale – in omaggio al principio costituzionale che la libertà d'iniziativa economica privata dev'essere indirizzata e coordinata a fini sociali – ha correttamente ponderato, con la norma in questione, gli interessi sia della collettività alla preservazione delle zone agricole ed alla tutela del territorio sia dei commercianti all'esercizio dell'attività economica.
In caso di rinnovo da parte dell'Amministrazione della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, il sopravvenire di una nuova legge che modifichi l'assetto normativo della questione controversa, diventa rilevante se intervenga prima della notificazione della sentenza di annullamento.
I provvedimenti con i quali i Comuni ripartiscono in zone il territorio, in sede di pianificazione urbanistica, hanno natura ampiamente discrezionale, al punto che possono incidere anche su precedenti difformi destinazioni delle zone stesse, semprechè la nuova suddivisione non sia affetta da gravi vizi di illogicità, irrazionalità o contraddittorietà.
Il procedimento amministrativo di chiusura dell'esercizio ampliato abusivamente è un procedimento vincolato, di carattere sanzionatorio, caratterizzato da celerità, che si conclude con un atto dovuto del Sindaco, basato su presupposti verificabili in modo immediato, univoco e incontestabile.