(1) I seguenti interventi possono essere autorizzati dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio senza avere acquisito il parere della commissione di cui all’articolo 1:
B1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali”;
B2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge provinciale sulla tutela della natura ( legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche);
B7) le nuove derivazioni d’acqua o modifiche di derivazioni d’acqua esistenti con aumento della quantità di derivazione d’acqua superiore a 5 l/sec;
B10) le opere idrauliche di seconda e terza categoria come da regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche;
B13):
- la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate ad eccezione degli interventi di ripristino previsti alla lettera h) del punto A19) dell’allegato A alla legge;
- i miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti di ricomposizione fondiaria,
- tutti gli interventi su superfici destinate a verde alpino e prato alberato e pascolo;
- il dissodamento e la soppressione di siepi e vegetazione arbustiva e arborea di campagna; quando tali interventi hanno luogo in aree intensamente coltivate, anche se non sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegata agli ispettorati forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo;
B16) opere d’arte e monumenti fissi installati;
B17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio.