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In vigore al: 09/07/2020

g) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 171)
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 27 dicembre 2019, n. 52.

Art. 9 (Zona produttiva)

(1) Il comma 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“4. Per le zone produttive devono essere predisposti piani di attuazione. Nelle aree nelle quali non sia ancora stato approvato il piano di attuazione sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il piano di attuazione può limitare o escludere attività nella zona produttiva, qualora siano difficilmente compatibili con altre attività oppure pregiudichino lo sviluppo e l’attrattività della zona produttiva. La redazione di un piano di attuazione non è obbligatoria nel caso di ampliamento di zone produttive esistenti che non necessitano di ulteriori aree per opere di urbanizzazione e per le zone destinate all’insediamento di un’unica impresa o in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“5. Nella zona produttiva possono essere realizzati alloggi di servizio, qualora il piano di attuazione ne disciplini espressamente l’ammissibilità e il numero. La superficie abitabile può ammontare ad un massimo di 110 m² per azienda. Nelle zone produttive all’interno dell’area insediabile tale superficie è aumentata ad un massimo di 160 m², nel caso in cui venga realizzata un’ulteriore abitazione alle stesse condizioni di un alloggio di servizio. Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono definiti l’utilizzo dell’alloggio di servizio, le attività per le quali non sono ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto minimo fra la superficie aziendale e la superficie abitabile. L’alloggio di servizio è parte inscindibile dell’immobile aziendale. L'alienazione, il trasferimento di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi non sono ammissibili. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, mediante il quale il proprietario/la proprietaria autorizza il Comune ad annotare il vincolo di inscindibilità nel libro fondiario. L’annotazione viene fatta dal Comune a spese del proprietario/della proprietaria.”

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