(1) Il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“5. All’esterno dell’area insediabile e all’esterno delle aree edificabili all’interno dell’area insediabile gli edifici destinati ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, con una volumetria di almeno 300 m³ e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m³. L’ampliamento deve essere utilizzato per abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39 oppure, fatto salvo il relativo vincolo, può essere utilizzato, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 39, per l’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie o per attività di agriturismo. L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d’uso, senza aumento del numero di edifici. Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della superficie occupata dall’edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, comma 5, viene considerata la consistenza esistente prima dell’applicazione delle possibilità di ampliamento di cui all’articolo 17, comma 5.”