(1) Nel comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “e non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica” sono sostituite dalle parole: “e non incidono sui beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) ed i)”.
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“6. L’autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale; essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell’autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla base dell’approvazione VIA di altri progetti. Sono fatte salve le determinazioni del piano paesaggistico.”