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In vigore al: 09/07/2020

g) Legge provinciale 20 dicembre 2019, n. 171)
Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 27 dicembre 2019, n. 52.

Art. 14  (Abitazioni riservate ai residenti)

(1) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: “Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”

(2) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Se quindi l’abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata può essere cancellato, purché le due abitazioni si trovino nello stesso Comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia abitativa agevolata o all’esterno dell’area insediabile.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“3. Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano può essere rilasciato soltanto a condizione che il/la richiedente, con un atto unilaterale d’obbligo, autorizzi il Comune ad annotare il vincolo di cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal Comune a spese dell’interessato/interessata.”

(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“4/bis Se l’abitazione non è regolarmente occupata o nuovamente occupata entro il termine di cui al comma 4, ciò deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il Comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. La procedura per l’indicazione di persone da parte del Comune è disciplinata con regolamento comunale. La sanzione di cui all’articolo 97, comma 3, si applica soltanto qualora la comunicazione al Comune non avvenga entro il termine previsto o l’abitazione non venga consegnata al Comune o all’Istituto per l’edilizia sociale entro 30 giorni.”

(5) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “500 per cento della quota del contributo di intervento calcolata in base al contributo sul costo di costruzione determinato nel regolamento comunale” sono sostituite dalle parole: “200 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1”.

(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“6/bis Previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca o del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, per l’immobile vincolato si possono effettuare modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta.”

(7) Dopo il comma 6/bis dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:

“6/ter Se il vincolo di riservare l’abitazione ai sensi di questo articolo ai residenti non è stato assunto in base a una norma imperativa, questo vincolo può essere cancellato sempre e con effetto immediato, previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.”

(8) Il comma 7 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“7. I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi del presente articolo, a prezzo calmierato ai sensi dell’articolo 40 della presente legge nonché convenzionate ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Questo elenco contiene i seguenti dati e informazioni: indirizzo, particella edificale e comune catastale, subalterno, licenza d’uso, libero/occupato, superficie utile abitabile, vani abitabili e data di aggiornamento.”

(9) Dopo il comma 7 dell‘articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi:

“8. I Comuni aggiornano l’elenco di cui al comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

9. L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata (AVE) verifica, anche a campione, che l’elenco sia pubblicato e aggiornato correttamente e entro i termini previsti dal comma 8 del presente articolo e dal comma 17 dell’articolo 103. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento, l’AVE assegna al Comune, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni, per adempiere. Decorso inutilmente il termine stabilito, al Comune inadempiente vengono ridotte le assegnazioni correnti. Misura e modalità delle riduzioni saranno stabilite nell’ambito degli accordi sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

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