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In vigore al: 09/07/2020

a) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 231)2)
Piani delle zone di pericolo

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1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2019, n. 42.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 3  (Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico)

(1) Nelle zone indagate nei Piani, che non presentano un pericolo classificabile come H4, H3 o H2, è consentita, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione o infrastruttura, purché tali da non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l’equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio.

(2) Nelle zone che presentano un pericolo di livello H4, H3 o H2, individuate nei Piani, gli organi competenti possono approvare interventi ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9, purché gli interventi in questione siano tali da:

  1. migliorare o almeno non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l’equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio;
  2. non compromettere la sistemazione definitiva delle zone soggette a pericolo e nemmeno i provvedimenti previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

(3) Nelle zone non indagate nei Piani tutti gli interventi sono assoggettati alla preventiva verifica del pericolo idrogeologico di cui all’articolo 10 e, quando previsto dal presente regolamento, alla verifica di compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11.

Costituiscono eccezione gli interventi di:

  1. manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento igienicosanitario del patrimonio edilizio esistente;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;
  3. realizzazione delle infrastrutture di cui alla categoria urbanistica c delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

(4) Fino all’adozione dei Piani, nel verde agricolo e nel verde alpino o bosco è ammessa, senza la preventiva verifica del pericolo idrogeologico di cui all’articolo 10 e senza la verifica di compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11, la ristrutturazione, intesa anche come demolizione e ricostruzione nella stessa posizione, di edifici esistenti di cui alla categoria b delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, a condizione che questi edifici si trovino all’esterno delle aree in cui sussistono pericoli naturali noti.